Pronuncia 374/1996

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2917 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1995 dal pretore di Catania nel procedimento civile vertente tra "La Mattina Mobili" e Salvatore Zappalà, iscritta al n. 190 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1996. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2917 cod. civ., sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 2 novembre 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Cesare Mirabelli

Data deposito: Sat Nov 02 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: FERRI

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 374/96. ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO PRESSO IL TERZO - SUSSISTENZA DI PRECEDENTE ATTO DI PIGNORAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLO STESSO SOGGETTO - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE NEL PROCEDIMENTO AVENTE AD OGGETTO IL PIGNORAMENTO DIRETTO - ASSERITA INEFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE E DELLA CONSEGUENTE ESTINZIONE DEL CREDITO NEI CONFRONTI DEL CREDITORE NEL PROCEDIMENTO AVENTE AD OGGETTO IL PIGNORAMENTO PRESSO IL TERZO - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI DETTA SITUAZIONE RISPETTO A QUELLA IN CUI SI TROVA IL DEBITORE CHE NON ABBIA ASSUNTO LA QUALITA' DI TERZO PIGNORATO - NON FONDATEZZA.

Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2917 cod. civ. - nella parte in cui, stabilendo che, quando oggetto di pignoramento e' un credito, l'estinzione di esso per cause verificantesi successivamente al pignoramento stesso non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante, l'inefficacia ivi prevista comprende[rebbe] anche l'estinzione del credito avvenuta con il pagamento ad altro creditore che procede ad esecuzione forzata eseguito in ottemperanza all'ordinanza di assegnazione della somma emanata dal giudice nel precedente procedimento esecutivo ma dopo che e' stato notificato il secondo pignoramento - in quanto l'inefficacia dell'estinzione del credito pignorato, disposta dalla norma impugnata, non si estende all'estinzione che si verifichi per effetto del procedimento esecutivo, posto che, in caso di pluralita' di pignoramenti presso lo stesso terzo, l'esecuzione deve svolgersi in unico processo (artt. 550 e 524 cod. proc. civ.); che la collaborazione del terzo si attua dichiarando di quali somme egli e' debitore e specificando quali pignoramenti sono stati in precedenza compiuti presso di lui; che, anche se le procedure esecutive non vengono unificate, il terzo pignorato effettua correttamente il pagamento, ottemperando al provvedimento di assegnazione della somma emanato dal giudice dell'esecuzione relativamente al primo pignoramento; che lo stesso terzo puo' opporre l'estinzione del credito, avvenuta in sede esecutiva, agli altri creditori procedenti; e che, se ciononostante venga emanato un secondo provvedimento di assegnazione, il terzo puo' tutelarsi proponendo opposizione. red.: S. Di Palma