Articolo 2947 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 708/1988Depositata il 23/06/1988
LAVORO (RAPPORTO DI) - CONDIZIONE DI ECCLESIASTICO DIPENDENTE DA ENTE RELIGIOSO DI ISTRUZIONE. Ai fini del soddisfacimento dei diritti patrimoniali inerenti ad uno specifico rapporto di lavoro ormai cessato, la condizione di ecclesiastico propria delll'ex prestatore di lavoro, non costituisce ragione di debolezza nei confronti dell'ex datore di lavoro, pubblico o privato, cui non spetta alcun potere di incidere sulla successiva possibilita' di occupazione del detto prestatore. (E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt.2, 3, 4 e 36 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2947, 2948 nn.4 e 5, 2949, 2955 n.2, e 2956 nn.1 e 2, nella parte in cui consentono che la prescrizione dei diritti patrimoniali connessi al rapporto di lavoro decorre anche durante la permanenza dello stato di subordinazione all'autorita' ecclesiastica da parte del lavoratore).
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 372/1988Depositata il 31/03/1988
Non sono irragionevoli le scelte del legislatore - adottate nell'uso del suo potere discrezionale - con riguardo ai termini prescrizionali fissati per l'esercizio delle azioni di surroga (ex art. 1916 cod.civ.) e di regresso (ex d.P.R. n. 1124/1965), esperibili in sede civile dall'istituto assicuratore (I.N.A.I.L.) nei confronti, rispettivamente, del terzo e del datore di lavoro responsabili del fatto-infortunio. Nella specie, infatti, ancorche' sia prevista eguale decorrenza (dalla data dei provvedimenti giudiziali penali) per coloro che hanno partecipato al processo e per coloro che non vi hanno partecipato, i profili pubblicistici della materia, sono, tuttavia, prevalenti, sia per l'esigenza di non differire a lungo l'inizio delle azioni civili, collegate ai possibili accertamenti effettuati in sede penale, sia per la necessita' di apprestare le difese in epoca non lontana dalla commissione dell'illecito. Ne' puo' dirsi violato l'art. 24 Cost., poiche' i termini fissati per le due azioni (5 anni e 3 anni) sono certamente congrui e tali da non vanificare la tutela dinanzi al giudice del diritto preteso. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2947, comma terzo, del cod.civ. e dell'art. 112, comma quinto, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - S.nn. 102/1981; 118/1986.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 112, comma 5
- codice civile-Art. 2947, comma 5
Parametri costituzionali
Pronuncia 116/1972Depositata il 27/06/1972
L'art. 2947, terzo comma, del codice civile non ha menomato il diritto di difesa della parte danneggiata. E' vero che a quest'ultima non va data notizia della sentenza predetta: ma e' vero, altresi', che la norma impugnata implicitamente impone alla parte lesa un onere di diligenza, dandole carico di seguire il corso del procedimento penale che si inizia riguardo al fatto lesivo. Al procedimento essa potrebbe partecipare inserendovi la sua azione civile, cosi' da essere in grado di meglio seguire il corso dell'istruttoria e, a seguito della sentenza di questa Corte 15 gennaio 1970, n. 1, per potere eventualmente proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di proscioglimento, sia pure limitatamente ai suoi interessi civili, nei casi in detta sentenza indicati.
Norme citate
- codice civile-Art. 2947, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 116/1972Depositata il 27/06/1972
Si e' obiettato che la norma dell'art. 2947, terzo comma, c.c., che fa decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da reato dalla data in cui acquista irrevocabilita' la sentenza istruttoria di proscioglimento, non e' coerente con quella che regola l'ipotesi di archiviazione della notitia criminis, la quale fa decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da reato dalla data di estinzione del reato. L'incoerenza non esiste, perche' la norma opposta regola una ipotesi in cui il procedimento penale non e' stato iniziato e non contempla provvedimenti irrevocabili, mentre la norma impugnata ha presente una fattispecie del tutto diversa; come diversa dalla prima e' l'ipotesi in cui l'azione penale e' stata promossa e si deve concludere con una pronunzia giurisdizionale suscettibile di passare in giudicato.
Norme citate
- codice civile-Art. 2947, comma 3
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.