Pronuncia 372/1988

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2947, terzo comma, seconda parte, del codice civile e degli artt. 9, 11 (come modificato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689) e 112, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 15 ottobre 1981 dal Tribunale di Pescara nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e l'E.N.E.L. ed altro, iscritta al n. 784 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 75 dell'anno 1982; 2) ordinanza emessa il 14 dicembre 1982 dal Pretore di Verona nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e Rotta Romeo, iscritta al n. 161 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 219 dell'anno 1983; 3) ordinanza emessa il 19 maggio 1983 dal Pretore di Siena nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e la ditta Saletti Oreste ed altri, iscritta al n. 565 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 dell'anno 1984; 4) ordinanza emessa il 26 aprile 1983 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e Rossi Antonio, iscritta al n. 886 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 dell'anno 1984; 5) ordinanza emessa il 6 aprile 1984 dal Pretore di Trapani nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e Pantalena Giuseppe ed altro, iscritta al n. 1027 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 bis dell'anno 1985; 6) ordinanza emessa il 30 ottobre 1984 dal Pretore di Siena nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e la S.p.A. Emerson Electronics, iscritta al n. 1339 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 bis dell'anno 1985; 7) ordinanza emessa il 12 dicembre 1984 dal Tribunale di Nuoro nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e Mulas Mariano, iscritta al n. 298 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 bis dell'anno 1985; Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L. e di Giorgi Antonio nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Uditi gli avv.ti Mario Lamanna per l'I.N.A.I.L. e Stefano Varvesi per Giorgi Antonio e gli Avvocati dello Stato Oscar Fiumara e Luigi Siconalfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2947, terzo comma, cod. civ.; 10, quinto comma, 11 e 112, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dai Tribunali di Pescara e di Nuoro e dai Pretori di Siena, di Roma, di Trapani e di Verona con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Francesco Greco

Data deposito: Thu Mar 31 1988 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SAJA

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Massime

SENT. 372/88 A. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNI - FATTO CAUSATIVO - REATO - RESPONSABILITA' CIVILE DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI - AZIONE PER L'ACCERTAMENTO - DOMANDA - PROPOSIZIONE DEGLI "INTERESSATI" (E DELL'I.N.A.I.L.) - TERMINE TRIENNALE DI DECADENZA - DECORRENZA DALLA SENTENZA DI NON DOVERSI PROCEDERE O DALLA DATA DEL DECRETO DI ARCHIVIAZIONE, EMESSI DAL GIUDICE PENALE - ASSERITA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DI COLORO CHE NON ABBIANO PARTECIPATO AL GIUDIZIO PENALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 10, COMMA QUINTO. - COST., ARTT. 3 E 24.

Tra gli "interessati" alla proposizione, in sede civile, dell'azione per l'accertamento che il fatto causativo dell'infortunio costituisce reato e che sussiste la responsabilita' civile del datore di lavoro o dei suoi preposti - nei casi in cui il giudice penale non abbia proceduto a carico dei suddetti - non e' da annoverare - secondo costante indirizzo giurisprudenziale - l'I.N.A.I.L., il cui interesse al recupero delle somme pagate (all'infortunato o ai suoi eredi), del tutto diverso da quello delle parti private, e' autonomamente tutelato attraverso l'azione di regresso (promossa dall'Istituto ai sensi degli artt. 11 e 112 d.P.R. n. 1124/1965), per la quale opera un diverso termine (di prescrizione). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma quinto del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 10, comma 5

SENT. 372/88 B. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ISTITUTO ASSICURATORE (I.N.A.I.L.) - AZIONI DI REGRESSO E DI SURROGA CONTRO IL DATORE E IL TERZO RESPONSABILI DELL'INFORTUNIO - TERMINE DI PRESCRIZIONE - DECORRENZA DALLA DATA DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA PENALE DI ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' PENALE - OPERATIVITA' NEI CONFRONTI DI SOGGETTI RIMASTI ESTRANEI AL RELATIVO GIUDIZIO - ASSUNTA PARIFICAZIONE DI SITUAZIONI DIVERSE E COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 112, COMMA QUINTO; COD.CIV., ART. 2947, COMMA TERZO. - COST., ARTT. 3 E 24.

Non sono irragionevoli le scelte del legislatore - adottate nell'uso del suo potere discrezionale - con riguardo ai termini prescrizionali fissati per l'esercizio delle azioni di surroga (ex art. 1916 cod.civ.) e di regresso (ex d.P.R. n. 1124/1965), esperibili in sede civile dall'istituto assicuratore (I.N.A.I.L.) nei confronti, rispettivamente, del terzo e del datore di lavoro responsabili del fatto-infortunio. Nella specie, infatti, ancorche' sia prevista eguale decorrenza (dalla data dei provvedimenti giudiziali penali) per coloro che hanno partecipato al processo e per coloro che non vi hanno partecipato, i profili pubblicistici della materia, sono, tuttavia, prevalenti, sia per l'esigenza di non differire a lungo l'inizio delle azioni civili, collegate ai possibili accertamenti effettuati in sede penale, sia per la necessita' di apprestare le difese in epoca non lontana dalla commissione dell'illecito. Ne' puo' dirsi violato l'art. 24 Cost., poiche' i termini fissati per le due azioni (5 anni e 3 anni) sono certamente congrui e tali da non vanificare la tutela dinanzi al giudice del diritto preteso. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2947, comma terzo, del cod.civ. e dell'art. 112, comma quinto, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - S.nn. 102/1981; 118/1986.

Norme citate

SENT. 372/88 C. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ISTITUTO ASSICURATORE (I.N.A.I.L.) - AZIONE DI REGRESSO CONTRO IL DATORE DI LAVORO - CASI DI ESCLUSIONE - LESIONI GRAVI O GRAVISSIME DELL'INFORTUNATO PERSEGUIBILI A QUERELA E CAGIONATE INDIPENDENTEMENTE DALL'INOSSERVANZA DI NORME ANTINFORTUNISTICHE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ARTT. 10 E 11. - COST., ARTT. 3 E 24.

L'esclusione del diritto di regresso dell'I.N.A.I.L. nel caso di lesioni gravi o gravissime cagionate al lavoratore per colpa non riconducibile ad inosservanza di norme di prevenzione antinfortunistica e per essere tali lesioni perseguibili solo a querela della persona offesa, non determina violazione degli artt. 3 e 24 Cost.. Infatti al criterio della gravita' delle lesioni e del danno fisico il legislatore ha sostituito, privilegiandolo, quello della violazione delle norme antinfortunistiche, conseguendo anche a fatti di lieve entita' - se connessi a tale violazione - la responsabilita' civile del datore di lavoro e il regresso dell'istituto assicuratore. Spetta, comunque, al legislatore il necessario contemperamento degli interessi, ove ravvisi implicazione di altri valori costituzionali diversi da quelli invocati nella specie. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10 e 11 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 11
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 10