Articolo 2018 - CODICE CIVILE
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(Diritti del ricorrente durante il termine per l'opposizione).
Durante il termine stabilito dall'art. 2016, il ricorrente puo' compiere tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti, e, se il titolo e' scaduto o pagabile a vista, puo' esigerne il pagamento mediante cauzione o chiedere il deposito giudiziario della somma.
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