Articolo 2468 - CODICE CIVILE
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(Quote di partecipazione).
Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni ne' costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari. (275) ((324))
Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.
Resta salva la possibilita' che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della societa' o la distribuzione degli utili.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2473, i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.
Nel caso di comproprieta' di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalita' previste dagli articoli 1105 e 1106.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2004, N. 310.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.