Articolo 1047 - CODICE CIVILE
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(Contenuto della servitu').
Chi ha diritto di derivare acque da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi o serbatoi puo', qualora sia necessario, appoggiare o infiggere una chiusa alle sponde, con l'obbligo pero' di pagare l'indennita' e di fare e mantenere le opere atte ad assicurare i fondi da ogni danno.
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