Articolo 775 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 206/2008Depositata il 13/06/2008
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 775, secondo comma, cod. civ., censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che gli eredi del donante, divenuti tali successivamente alla decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per proporre l'azione di annullamento della donazione per incapacità di intendere e volere, non possano più chiedere l'annullamento dell'atto di liberalità. Non sussiste, infatti, alcuna ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi sia divenuto erede prima della decorrenza del suddetto termine, posto che solo quest'ultimo è titolare del diritto ad ottenere l'annullamento della donazione, mentre chi sia divenuto erede successivamente al decorso del termine non è più titolare di tale diritto, che si è già prescritto in capo al suo dante causa , sicché le posizioni poste a raffronto non sono comparabili.
Norme citate
- codice civile-Art. 775, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 206/2008Depositata il 13/06/2008
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 775, secondo comma, cod. civ., censurato, in riferimento all'art. 2 Cost., nella parte in cui prevede che gli eredi del donante, divenuti tali successivamente alla decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per proporre l'azione di annullamento della donazione per incapacità di intendere e volere, non possano più chiedere l'annullamento dell'atto di liberalità. Il parametro, infatti, è stato meramente evocato ed il rimettente non ha motivato in ordine alla sua violazione.
Norme citate
- codice civile-Art. 775, comma 2
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.