Articolo 2068 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 117/1976Depositata il 20/05/1976
Il rapporto di lavoro domestico si differenzia essenzialmente, sia in relazione all'oggetto, sia in relazione ai soggetti interessati, da ogni altro rapporto di lavoro. Per quanto riguarda la sua regolamentazione - pur dopo la dichiarata illegittimita' costituzionale dell'art. 2068, comma secondo, cod. civ., nella parte in cui disponeva che fossero sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti le prestazioni di servizi di carattere domestico (sent. n. 68 del 1969) - permane quella situazione di scarsa incisivita' dell'autonomia collettiva, ed e', quindi, tuttora preminente l'intervento del legislatore. Cfr.: sent. n. 101 del 1968.
Norme citate
- codice civile-Art. 2068, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 68/1969Depositata il 09/04/1969
Il settore del lavoro domestico disciplinato, in atto, principalmente dal Codice civile e dalla legge 2 aprile 1958 n. 339, e' tendenzialmente portato a costituire anche oggetto dell'autonomia collettiva, come, peraltro, la Corte ha affermato nella sent. n. 101 del 1968. Infatti, la vigente disciplina legislativa del rapporto di lavoro domestico denuncia e conferma l'orientamento diretto a sostituire o integrare l'autonomia privata in materia di lavoro domestico, ma non esclude, anzi prospetta, come eventuale e possibile l'autonomia collettiva di diritto privato, nella stessa materia. E non puo' a priori escludersi che codesta autonomia collettiva trovi garanzia costituzionale nell'art. 39 della Costituzione.
Norme citate
- codice civile-Art. 2068, comma 2
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Pronuncia 68/1969Depositata il 09/04/1969
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2068, comma secondo del codice civile, nella parte in cui dispone che sono sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere domestico.
Norme citate
- codice civile-Art. 2068, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 101/1968Depositata il 16/07/1968
L'art. 2068, comma secondo, Codice civile, nell'escludere dalla regolamentazione collettiva i rapporti di lavoro domestico, detta una disciplina rivolta alle associazioni sindacali, dotate di autonomia collettiva con efficacia generale, e vieta alle stesse di utilizzare lo strumento, sia pure ad esse connaturale, della contrattazione collettiva: esso non contiene, invece, alcuna norma destinata ad operare direttamente nei confronti dei consociati.
Norme citate
- codice civile-Art. 2068, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 101/1968Depositata il 16/07/1968
La pronuncia concernente la legittimita' costituzionale di una norma non puo' essere emessa in astratto, ovvero in rapporto ad una prospettazione meramente teorica, bensi' con riferimento alla applicabilita' di essa al caso concreto controverso, non ricorrendo, altrimenti, la condizione della rilevanza della relativa questione.
Norme citate
- codice civile-Art. 2068, comma 2
Parametri costituzionali
- legge costituzionale-Art. 1
- legge-Art. 23
Pronuncia 101/1968Depositata il 16/07/1968
Non e' ammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2068, comma secondo, Codice civile, in riferimento all'art. 39, comma quarto, della Costituzione, in quanto sollevata nel corso di un procedimento civile non avente come oggetto l'applicabilita' di contratto collettivo a rapporti di lavoro domestico.
Norme citate
- codice civile-Art. 2068, comma 2
Parametri costituzionali
- legge costituzionale-Art. 1
- legge-Art. 23
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.