Pronuncia 117/1976

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Dott. LUIGI OGGIONI, Presidente - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, secondo comma, lettere a) e b); 16, primo comma, lettere a) e b); 17, lettere a) e b), della legge 2 aprile 1958, n. 339 (tutela del rapporto di lavoro domestico), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1974 dal pretore di Bari nel procedimento civile vertente tra Forte Vincenza e Miscuglio Gino, iscritta al n. 312 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974. Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice relatore Antonino De Stefano.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, secondo comma, lettere a e b; 16, primo comma, lettere a e b; 17, lettere a e b, della legge 2 aprile 1958, n. 339, per la tutela del rapporto di lavoro domestico, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976. F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Antonino de Stefano

Data deposito: Thu May 20 1976 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: OGGIONI

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 117/76 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO DOMESTICO - LEGGE 2 APRILE 1958, N. 339, ARTT. 10, SECONDO COMMA, LETT. A) E B); 16, PRIMO COMMA, LETT. A) E B); 17, LETT. A) E B) - DISTINZIONE DI VARIE CATEGORIE DI LAVORATORI NELL'AMBITO DEL RAPPORTO - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO PER QUANTO CONCERNE DURATA DELLE FERIE, TERMINE DI PREAVVISO, MISURA DELL'INDENNITA' DI ANZIANITA' - GIUSTIFICAZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La distinzione posta dalla legge 2 aprile 1958, n. 339, sul rapporto di lavoro domestico, tra personale impiegatizio e prestatori d'opera manuale, corrisponde a quella fra impiegati ed operai la quale, pur nella tendenza ad una sostanziale parificazione delle due categorie, resta nel sistema e puo', volta a volta, giustificare specifiche diversita' di trattamento, che vanno quindi valutate singolarmente in base al principio di eguaglianza. In particolare, per quanto riguarda le due categorie di addetti ai servizi domestici, la diversa lunghezza del periodo di ferie annuali (peraltro di modesta entita') trova giustificazione nelle peculiari esigenze della convivenza familiare; la diversita' nei termini di preavviso e' giustificata dalle maggiori difficolta' che il personale impiegatizio potrebbe incontrare nella ricerca di una nuova occupazione; infine la diversa misura della indennita' di anzianita', stante la natura e funzione di retribuzione differita che essa ha, va visto sotto il profilo della diversa qualita' di lavoro prestato dall'impiegato e dall'operaio. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10, comma secondo, lett. a) e b); 16, comma primo, lett. a) e b); 17, lett. a) e b) della legge succitata, che disciplinano la durata delle ferie annuali, i termini di preavviso per la risoluzione del rapporto e la misura dell'indennita' di anzianita'; questione sollevata sotto il profilo di un'ingiustificata disparita' di trattamento che in tale normativa si riscontrerebbe tra impiegati e prestatori d'opera manuale nell'ambito del lavoro domestico. -S. nn. 16/1969, 27/1974, 27/1976.

Norme citate

  • legge-Art. 17 LETT.B
  • legge-Art. 10, comma 2
  • legge-Art. 10, comma 2
  • legge-Art. 17 LETT.A
  • legge-Art. 16, comma 1
  • legge-Art. 16, comma 1

Parametri costituzionali

SENT. 117/76 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO DOMESTICO - PECULIARITA' - PREMINENZA DELLA DISCIPLINA LEGISLATIVA RISPETTO ALL'AUTONOMIA COLLETTIVA.

Il rapporto di lavoro domestico si differenzia essenzialmente, sia in relazione all'oggetto, sia in relazione ai soggetti interessati, da ogni altro rapporto di lavoro. Per quanto riguarda la sua regolamentazione - pur dopo la dichiarata illegittimita' costituzionale dell'art. 2068, comma secondo, cod. civ., nella parte in cui disponeva che fossero sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti le prestazioni di servizi di carattere domestico (sent. n. 68 del 1969) - permane quella situazione di scarsa incisivita' dell'autonomia collettiva, ed e', quindi, tuttora preminente l'intervento del legislatore. Cfr.: sent. n. 101 del 1968.

Parametri costituzionali

SENT. 117/76 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - INDENNITA' DI ANZIANITA' - NATURA E FUNZIONE DI RETRIBUZIONE DIFFERITA.

E' d'uopo ribadire che alla indennita' di anzianita' va riconosciuta natura e funzione di retribuzione differita. V., fra le tante, sent. n. 3 del 1966, 18/1974.

Norme citate

  • legge-Art. 17 LETT.B
  • legge-Art. 10, comma 2
  • legge-Art. 16, comma 1
  • legge-Art. 17 LETT.A
  • legge-Art. 16, comma 1
  • legge-Art. 10, comma 2

Parametri costituzionali