Articolo 2946 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 41/1979Depositata il 01/06/1979
Quando si tratti di diritti del lavoratore - come quello alla qualifica - non aventi carattere immediatamente retributivo, prospettati come autonomi rispetto agli altri beni tutelati dall'art. 36 Cost. - disposizione sulla quale e` stata fondata la dichiarazione di parziale incostituzionalita` dell'art. 2946 c.c. (sent. n. 63 del 1966) - la previsione del decorso della prescrizione decennale in costanza dal rapporto di lavoro, contenuta in tale disposizione, non viola gli artt. 3, 24 e 38, secondo comma, Cost. (Infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di l. c. del citato art. 2946 c.c.). - cfr. S. nn. 63/1966, 143/1969, 174/1972, 115/1975, 40/1979.
Norme citate
- codice civile-Art. 2946
Parametri costituzionali
Pronuncia 40/1979Depositata il 01/06/1979
Quando si tratti di diritti del lavoratore - come quello alla qualifica - che non hanno carattere immediatamente retributivo e sono prospettati, sul piano sostanziale e processuale, come autonomi rispetto ai beni che trovano tutela nell'art. 36 Cost., non e` censurabile, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la disposizione di cui all'art. 2946 c.c., che consente il decorso della prescrizione decennale dei diritti del lavoratore in costanza di rapporto (Infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale di detta disposizione). - cfr. S nn. 63/1966, 86/1971, e 115/1971.
Norme citate
- codice civile-Art. 2946
Parametri costituzionali
Pronuncia 55/1976Depositata il 16/03/1976
E' manifestamente inammissibile, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 36 Cost. - dell'art. 2946 cod. civ., nella parte in cui consente che la prescrizione decennale del diritto alla retribuzione connessa ad una qualifica superiore non riconosciuta possa decorrere in costanza di rapporto di lavoro dal giorno in cui il diritto e' maturato anziche' dalla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1970, n. 300. Tale questione infatti e' gia' stata ritenuta inammissibile con sentenza n. 115 del 1975 e manifestamente inammissibile con successiva ordinanza n. 12 del 1976. - v. S. n. 115/1975, O. n. 12/1976.
Norme citate
- codice civile-Art. 2946
Parametri costituzionali
Pronuncia 12/1976Depositata il 15/01/1976
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - dell'art. 2946 cod. civ. nella parte in cui farebbe decorrere il termine di prescrizione decennale in pendenza di rapporto di lavoro relativamente al diritto alla retribuzione, alla qualifica superiore ed al diritto alla retribuzione derivante dal riconoscimento di una qualifica superiore. Tali questioni, infatti, sono state gia' dichiarate inammissibili dalla Corte con sentenza n. 115 del 1975 in quanto il diritto alla retribuzione e' assoggettato soltanto alle prescrizioni di cui agli artt. 2948 n. 5, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 cod. civ., non potendo la prescrizione ordinaria concorrere con le prescrizioni di cui ai citati articoli, ed in quanto una dichiarazione di illegittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 36 Cost., potrebbe concernere solo la parte della disposizione che riguarda le vere e proprie retribuzioni e non quindi il diritto alla qualifica. - v. Sent. n. 115 del 1975.
Norme citate
- codice civile-Art. 2956 N.1
- codice civile-Art. 2946
- codice civile-Art. 2955 N.2
- codice civile-Art. 2948 N.5
Parametri costituzionali
Pronuncia 115/1975Depositata il 21/05/1975
Non potendo la prescrizione ordinaria, per norma espressa del codice, concorrere con "i casi in cui la legge dispone diversamente" - e tali sono quelli delle prescrizioni di cui agli artt. 2948, n. 5, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, cod. civ., gia' riconosciuti viziati di illegittimita' costituzionale limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione lavorativa decorra durante il rapporto di lavoro -, l'art. 2946 cod. civ. risulta inapplicabile al diritto del lavoratore dipendente da privato imprenditore ad indennita' facenti parte integrante della retribuzione lavorativa. Pertanto e' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2946 cit., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione decennale decorra in pendenza di rapporto di lavoro, sollevata in riferimento all'art. 36 Cost., in quanto applicabile al diritto del lavoratore di ottenere indennita' varie relative alla prestazione lavorativa (straordinari, indennita' sostitutiva di ferie, gratifica natalizia). Cfr.: sent. n. 63 del 1966.
Norme citate
- codice civile-Art. 2946
Parametri costituzionali
Pronuncia 115/1975Depositata il 21/05/1975
Posto che il diritto del lavoratore ad una qualifica maggiore deve considerarsi autonomo e distinto da quello alla retribuzione per attivita' lavorative effettivamente prestate, e rispetto al quale il decorso della prescrizione di cui agli artt. 2948, n. 5, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, cod. civ. inizia dalla cessazione del rapporto lavorativo; e che per quanto concerne l'applicazione della prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 cod.civ. a tale diritto, essa non decorre durante il rapporto di lavoro, solo quando si tratti di prestazioni lavorative che godono della speciale garanzia di cui all'art. 36 Cost., il quale non consente alcuna rinunzia del diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualita' e quantita' del lavoro effettivamente prestato, e' inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 2946, in relazione all'art. 2935, nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione decorra in pendenza di rapporto di lavoro - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 Cost. -, in quanto applicabile al diritto del lavoratore ad una qualifica superiore ed alla relativa retribuzione, poiche' l'eventuale accoglimento potrebbe portare ad una dichiarazione di illegittimita' limitata alle vere e proprie retribuzioni senza incidere su altri diritti. Cfr.: sentt. n. 63 del 1966 e n. 86 del 1971.
Norme citate
- codice civile-Art. 2946
Parametri costituzionali
Pronuncia 115/1975Depositata il 21/05/1975
L'assimilazione del rapporto di lavoro con gli enti pubblici economici a quello di diritto privato e' possibile solo al fine di identificare il giudice munito di potere giurisdizionale per dirimere le relative controversie, ma non vale a mutare il carattere pubblicistico di tale rapporto e le connesse garanzie di stabilita' assicurate, nella regolamentazione organica o nella disciplina collettiva, dalla cessazione del rapporto soltanto per cause precise e determinate. Pertanto, e' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2946 cod. civ., in relazione all'art. 2103 ed all'art. 13 legge n. 300 del 1970, nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione decorra in pendenza del rapporto di lavoro - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 Cost. in quanto tale norma si ritenga applicabile al diritto del lavoratore dipendente da ente pubblico economico, ad una qualifica superiore e alla retribuzione relativamente alle mansioni effettivamente svolte - poiche' l'eventuale dichiarazione di illegittimita' della norma impugnata potrebbe riferirsi solo al lavoro privato e non anche al rapporto di impiego pubblico. Cfr.: sent. n. 86 del 1971.
Norme citate
- codice civile-Art. 2946
Parametri costituzionali
Pronuncia 86/1971Depositata il 29/04/1971
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2946 del codice civile, nella parte in cui consente che la prescrizione del diritto di credito del prestatore d'opera, decorra durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, proposta in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione e' inammissibile: a) quando trattasi di diritti soggetti a prescrizione breve o presuntiva; b) quando trattasi di risarcimento di danni ex art. 2116 del codice civile per irregolare versamento da parte del datore di lavoro di contributi di assicurazione contro la invalidita' e la vecchiaia, non versandosi, in tal caso, nell'ipotesi di prestazioni salariali che godono della speciale garanzia derivante dall'art. 36 Cost.; c) quando, infine, trattasi di crediti vantati dai dipendenti di enti pubblici. (Vedi sent. n. 63 del 1966) non sussistendo per questi dipendenti quel timore di licenziamento che possa indurre il lavoratore alla rinuncia dei propri diritti.
Norme citate
- codice civile-Art. 2116
- codice civile-Art. 2946
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.