Pronuncia 115/1975

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI- Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2946 del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 12 dicembre 1972 dal tribunale di Oristano nel procedimento civile vertente tra Fais Rosa Angela e Ibba Michele, iscritta al n. 60 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 2 maggio 1973; 2) ordinanza emessa il 2 febbraio 1973 dal tribunale di Trieste nel procedimento civile vertente tra Lo Grasso Primavera e la società ITALSIDER, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973; 3) ordinanza emessa l'11 luglio 1974 dal tribunale di Palmi nel procedimento civile vertente tra la società Trezza e Giordano Arnaldo, iscritta al n. 373 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 289 del 6 novembre 1974; 4) ordinanza emessa il 3 maggio 1974 dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento civile vertente tra Vagnarelli Serafino e l'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, iscritta al n. 449 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 dell'11 dicembre 1974. Visti gli atti di costituzione di Lo Grasso Primavera, della società ITALSIDER, della società Trezza e dell'INGIC; udito nell'udienza pubblica del 19 febbraio 1975 il Giudice relatore Edoardo Volterra; uditi l'avv. Luciano Ventura, per Lo Grasso Primavera, l'avv. Franco Guidotti, per la società ITALSIDER, l'avv. Carlo Fornario, per la società Trezza, e l'avv. Carlo Jossa, per l'INGIC.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2946 del codice civile, sollevate con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli articoli 3, 24 e 36 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Edoardo Volterra

Data deposito: Wed May 21 1975 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 115/75 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - PRESCRIZIONE ORDINARIA - COD. CIV., ART. 2946 - DECORRENZA ANCHE IN PENDENZA DI RAPPORTO DI LAVORO - APPLICABILITA' AL DIRITTO DEL LAVORATORE DI OTTENERE INDENNITA' VARIE (STRAORDINARI, INDENNITA' SOSTITUTIVA DI FERIE, GRATIFICA NATALIZIA) - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 36 COST. - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.

Non potendo la prescrizione ordinaria, per norma espressa del codice, concorrere con "i casi in cui la legge dispone diversamente" - e tali sono quelli delle prescrizioni di cui agli artt. 2948, n. 5, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, cod. civ., gia' riconosciuti viziati di illegittimita' costituzionale limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione lavorativa decorra durante il rapporto di lavoro -, l'art. 2946 cod. civ. risulta inapplicabile al diritto del lavoratore dipendente da privato imprenditore ad indennita' facenti parte integrante della retribuzione lavorativa. Pertanto e' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2946 cit., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione decennale decorra in pendenza di rapporto di lavoro, sollevata in riferimento all'art. 36 Cost., in quanto applicabile al diritto del lavoratore di ottenere indennita' varie relative alla prestazione lavorativa (straordinari, indennita' sostitutiva di ferie, gratifica natalizia). Cfr.: sent. n. 63 del 1966.

Parametri costituzionali

SENT. 115/75 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - PRESCRIZIONE ORDINARIA - COD. CIV., ART. 2946 (IN RELAZIONE ALL'ART. 2935) - APPLICABILITA' AL DIRITTO DEL LAVORATORE AD UNA QUALIFICA SUPERIORE ED ALLA RELATIVA RETRIBUZIONE - DECORRENZA DURANTE IL RAPPORTO (MENTRE NON DECORRE SOLO QUANDO SI TRATTI DEL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE) - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 14 E 36 COST. - DIFETTO DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Posto che il diritto del lavoratore ad una qualifica maggiore deve considerarsi autonomo e distinto da quello alla retribuzione per attivita' lavorative effettivamente prestate, e rispetto al quale il decorso della prescrizione di cui agli artt. 2948, n. 5, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, cod. civ. inizia dalla cessazione del rapporto lavorativo; e che per quanto concerne l'applicazione della prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 cod.civ. a tale diritto, essa non decorre durante il rapporto di lavoro, solo quando si tratti di prestazioni lavorative che godono della speciale garanzia di cui all'art. 36 Cost., il quale non consente alcuna rinunzia del diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualita' e quantita' del lavoro effettivamente prestato, e' inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 2946, in relazione all'art. 2935, nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione decorra in pendenza di rapporto di lavoro - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 Cost. -, in quanto applicabile al diritto del lavoratore ad una qualifica superiore ed alla relativa retribuzione, poiche' l'eventuale accoglimento potrebbe portare ad una dichiarazione di illegittimita' limitata alle vere e proprie retribuzioni senza incidere su altri diritti. Cfr.: sentt. n. 63 del 1966 e n. 86 del 1971.

SENT. 115/75 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - PRESCRIZIONE ORDINARIA - COD. CIV., ART. 2946 (IN RELAZIONE ALL'ART. 2103 ED ALL'ART. 13 LEGGE N. 300 DEL 1970) - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE IN PENDENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO E APPLICABILITA' AL DIRITTO DEL LAVORATORE DIPENDENTE DA ENTE PUBBLICO ECONOMICO AD UNA QUALIFICA SUPERIORE ED ALLA RETRIBUZIONE PROPORZIONATA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 36 COST. - DIFFERENZA DI TRATTAMENTO RISPETTO AL RAPPORTO DI LAVORO PRIVATO - GIUSTIFICAZIONE - INAPPLICABILITA' DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA NEL GIUDIZIO A QUO - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

L'assimilazione del rapporto di lavoro con gli enti pubblici economici a quello di diritto privato e' possibile solo al fine di identificare il giudice munito di potere giurisdizionale per dirimere le relative controversie, ma non vale a mutare il carattere pubblicistico di tale rapporto e le connesse garanzie di stabilita' assicurate, nella regolamentazione organica o nella disciplina collettiva, dalla cessazione del rapporto soltanto per cause precise e determinate. Pertanto, e' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2946 cod. civ., in relazione all'art. 2103 ed all'art. 13 legge n. 300 del 1970, nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione decorra in pendenza del rapporto di lavoro - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 Cost. in quanto tale norma si ritenga applicabile al diritto del lavoratore dipendente da ente pubblico economico, ad una qualifica superiore e alla retribuzione relativamente alle mansioni effettivamente svolte - poiche' l'eventuale dichiarazione di illegittimita' della norma impugnata potrebbe riferirsi solo al lavoro privato e non anche al rapporto di impiego pubblico. Cfr.: sent. n. 86 del 1971.

SENT. 115/75 D. LAVORO (RAPPORTO DI) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - COD. CIV., ART. 2948, N. 4; 2955, N. 2, E 2956, N. 1 - DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESTENSIONE AI RAPPORTI DEI PUBBLICI DIPENDENTI - ESCLUSIONE.

La dichiarazione di parziale illegittimita' costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, (pronunciata con sent. n. 63 del 1966) riguarda i soli rapporti di lavoro privati e non si estende ai rapporti d'impiego sia dei dipendenti dello Stato, sia dei dipendenti di altri enti pubblici, anche di carattere economico. Cfr.: sent. n. 143 del 1969.

SENT. 115/75 E. CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO - CONTENUTO NORMATIVO - INTERPRETAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA SUA PORTATA - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO.

L'interpretazione delle norme contenute nei contratti collettivi e la determinazione della portata di queste attengono alla competenza del giudice ordinario. Cfr.: sent. n. 143 del 1969.