Pronuncia 115/1975
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI- Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2946 del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 12 dicembre 1972 dal tribunale di Oristano nel procedimento civile vertente tra Fais Rosa Angela e Ibba Michele, iscritta al n. 60 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 2 maggio 1973; 2) ordinanza emessa il 2 febbraio 1973 dal tribunale di Trieste nel procedimento civile vertente tra Lo Grasso Primavera e la società ITALSIDER, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973; 3) ordinanza emessa l'11 luglio 1974 dal tribunale di Palmi nel procedimento civile vertente tra la società Trezza e Giordano Arnaldo, iscritta al n. 373 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 289 del 6 novembre 1974; 4) ordinanza emessa il 3 maggio 1974 dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento civile vertente tra Vagnarelli Serafino e l'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, iscritta al n. 449 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 dell'11 dicembre 1974. Visti gli atti di costituzione di Lo Grasso Primavera, della società ITALSIDER, della società Trezza e dell'INGIC; udito nell'udienza pubblica del 19 febbraio 1975 il Giudice relatore Edoardo Volterra; uditi l'avv. Luciano Ventura, per Lo Grasso Primavera, l'avv. Franco Guidotti, per la società ITALSIDER, l'avv. Carlo Fornario, per la società Trezza, e l'avv. Carlo Jossa, per l'INGIC.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2946 del codice civile, sollevate con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli articoli 3, 24 e 36 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Relatore: Edoardo Volterra
Data deposito: Wed May 21 1975 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: BONIFACIO