Pronuncia 40/1979

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2946 e 2948, n. 4, cod. civ. promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1977 dal giudice del lavoro presso il tribunale di Cosenza, nel procedimento civile vertente tra Riggio Luigi e Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania, iscritta al n. 517 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 dell'11 gennaio 1978. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4, c.c., sollevata dal giudice unico del tribunale di Cosenza, con la ordinanza 4 luglio 1977, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; 2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2946 c.c., che consente il decorso della prescrizione decennale di diritti del lavoratore in costanza del rapporto, sollevata, nei termini segnati nell'ordinanza 4 luglio 1977, dal giudice unico del tribunale di Cosenza in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Virgilio Andrioli

Data deposito: Fri Jun 01 1979 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMADEI

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Massime

SENT. 40/79 A. CORTE COSTITUZIONALE - DECISIONI - TIPICITA' - ACCERTAMENTO DEL CONTENUTO DI PRECEDENTI SENTENZE CON VALORE DI INTERPRETAZIONE VINCOLANTE GIUDICI DIVERSI DA QUELLO A QUO - ESCLUSIONE.

Tra i provvedimenti, necessariamente tipici, della Corte costituzionale, non si annovera, ne` puo` annoverarsi l'accertamento del contenuto di precedenti sue sentenze, una sorta, cioe`, di provvedimento di secondo grado, nel quale oggetto immediato non sarebbe la disposizione o il gruppo di norme impugnati, ma altra sua sentenza.

SENT. 40/79 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LAVORATORI IN RELAZIONE AL CARATTERE DI STABILITA' DEL RAPPORTO - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Non e` ammissibile - perche` si sollecita dalla Corte costituzionale l'interpretazione, con autorita` vincolante per altri giudici, di sue precedenti sentenze - la questione di legittimita`, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dell'art. 2948, n. 4, c.c., nella parte in cui consente la decorrenza, in costanza di rapporto di lavoro, della prescrizione dei crediti derivanti dal rapporto stesso. Nella specie, poi, la questione, in quanto riferita a tale norma cosi` come risulta dalla sentenza n. 63 del 1966, e` irrilevante nel giudizio a quo, concernente un rapporto di lavoro ritenuto privo di stabilita`. - cfr. S nn. 63/1966, 86/1971, 115/1971

SENT. 40/79 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - PRESCRIZIONE DECENNALE DI DIRITTI DEL LAVORATORE - DECORRENZA IN COSTANZA DEL RAPPORTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Quando si tratti di diritti del lavoratore - come quello alla qualifica - che non hanno carattere immediatamente retributivo e sono prospettati, sul piano sostanziale e processuale, come autonomi rispetto ai beni che trovano tutela nell'art. 36 Cost., non e` censurabile, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la disposizione di cui all'art. 2946 c.c., che consente il decorso della prescrizione decennale dei diritti del lavoratore in costanza di rapporto (Infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale di detta disposizione). - cfr. S nn. 63/1966, 86/1971, e 115/1971.