Pronuncia 86/1971

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2946 del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 14 febbraio 1969 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Curotto Ivo e la Federazione italiana consorzi agrari, iscritta al n. 221 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 2 luglio 1969; 2) ordinanza emessa il 13 marzo 1969 dal tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Corti Vezio e la società cooperativa Argo, iscritta al n. 312 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 207 del 13 agosto 1969; 3) ordinanza emessa il 27 ottobre 1969 dalla Corte di cassazione - seconda sezione civile - nel procedimento civile vertente tra Cumar Caterina e la Cassa di risparmio di Gorizia, iscritta al n. 22 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 25 febbraio 1970. Visti gli atti di costituzione di Curotto Ivo, di Cumar Caterina, della Federazione italiana consorzi agrari e della Cassa di risparmio di Gorizia; udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1971 il Giudice relatore Giuseppe Verzì; uditi l'avv. Luciano Ventura, per il Curotto, e l'avv. Francesco Sepe Quarta, per la Federazione italiana consorzi agrari.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2946 del codice civile nella parte in cui consente che la prescrizione del diritto di credito, del diritto al risarcimento del danno ex art. 2116 del codice civile e del diritto all'assunzione in pianta stabile vantato dal prestatore d'opera subordinato decorra durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione dalle ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1971 GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Giuseppe Verzì

Data deposito: Thu Apr 29 1971 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BRANCA

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Massime

SENT. 86/71 A. LAVORO - DIRITTI DI CREDITO DEL PRESTATORE D'OPERA SUBORDINATO NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - COD. CIV., ART. 2946 - PRESCRIZIONE ORDINARIA - DECORRENZA DEL TERMINE DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO - SOSPENSIONE A GARANZIA DEI LAVORATORI PRIVATI - INAPPLICABILITA' NELLA SPECIE DEL PRINCIPIO GIA' ENUNCIATO IN TAL SENSO DALLA CORTE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE ATTINENTE A RAPPORTI DI IMPIEGO PUBBLICO - INAMMISSIBILITA'.

La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2946 del codice civile, nella parte in cui consente che la prescrizione del diritto di credito del prestatore d'opera, decorra durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, proposta in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione e' inammissibile: a) quando trattasi di diritti soggetti a prescrizione breve o presuntiva; b) quando trattasi di risarcimento di danni ex art. 2116 del codice civile per irregolare versamento da parte del datore di lavoro di contributi di assicurazione contro la invalidita' e la vecchiaia, non versandosi, in tal caso, nell'ipotesi di prestazioni salariali che godono della speciale garanzia derivante dall'art. 36 Cost.; c) quando, infine, trattasi di crediti vantati dai dipendenti di enti pubblici. (Vedi sent. n. 63 del 1966) non sussistendo per questi dipendenti quel timore di licenziamento che possa indurre il lavoratore alla rinuncia dei propri diritti.

SENT. 86/71 B. LAVORO - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - COSTITUZIONE, ART. 36 - INTERPRETAZIONE - ESCLUDE LA RINUNZIA ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO - GIUSTIFICA LA SOSPENSIONE DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO PRIVATO.

Il corso della prescrizione puo' essere sospeso, durante il rapporto di lavoro, solo allorquando si tratti di prestazioni salariali che godono della speciale garanzia derivante dall'art. 36 della Costituzione, per il quale l'esercizio del diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantita' o qualita' del lavoro non puo' tollerare alcuna rinunzia, sia pure implicita.

Parametri costituzionali

SENT. 86/71 C. LAVORO - LAVORATORI DELL'IMPIEGO PRIVATO E DIPENDENTI DA ENTI PUBBLICI - DIFFERENZA SOTTO IL PROFILO DELLA STABILITA' - GIUSTIFICA LA DEROGA ALLE NORMALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESCRIZIONE A FAVORE DEI PRIMI.

La sentenza di questa Corte n. 63 del 1966 pone una netta differenza fra lavoratori dell'impiego privato e lavoratori dipendenti da enti pubblici: per i primi soltanto sussiste quel timore del licenziamento che possa indurre il lavoratore alla rinunzia ai propri diritti, mentre per i secondi, che sono garantiti dalla stabilita' dell'impiego e dai rimedi giurisdizionali contro l'illegittimita' di una risoluzione del relativo rapporto, non sussiste alcun motivo che possa indurre a derogare alle normali disposizioni in materia di prescrizione. E la sentenza di questa Corte n. 143 del 1969 ha ribadito gli stessi concetti.