Articolo 1930 - CODICE CIVILE
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(Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa).
In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennita' dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.
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