Articolo 936 - CODICE CIVILE
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(Opere fatte da un terzo con materiali propri).
Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.
Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo.
Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte. Questi puo' inoltre essere condannato al risarcimento dei danni.
Il proprietario non puo' obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni od opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede.
La rimozione non puo' essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione.
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Massime della Corte Costituzionale
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Pronuncia 188/1995Depositata il 23/05/1995
SENT. 188/95 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA - IMPUGNAZIONE AVENTE AD OGGETTO UNA SERIE CONFUSA E NON OMOGENEA DI NORME - INAMMISSIBILITA'.
Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost., degli artt. da 922 a 947 (cioe' l'intero capo III - dei modi d'acquisto della proprieta' - del titolo II del libro I), nonche' gli artt. 832, 834, 838, 948, cod. civ., in quanto avente ad oggetto una confusa e non omogena congerie di norme. red.: A. Greco
Norme citate
- codice civile-Art. 934
- codice civile-Art. 942
- codice civile-Art. 939
- codice civile-Art. 930
- codice civile-Art. 937
- codice civile-Art. 933
- codice civile-Art. 935
- codice civile-Art. 927
- codice civile-Art. 932
- codice civile-Art. 945
- codice civile-Art. 926
- codice civile-Art. 834
- codice civile-Art. 946
- codice civile-Art. 938
- codice civile-Art. 838
- codice civile-Art. 947
- codice civile-Art. 941
- codice civile-Art. 929
- codice civile-Art. 922
- codice civile-Art. 931
- codice civile-Art. 944
- codice civile-Art. 940
- codice civile-Art. 928
- codice civile-Art. 936
- codice civile-Art. 925
- codice civile-Art. 943
- codice civile-Art. 948
- codice civile-Art. 923
- codice civile-Art. 924
- codice civile-Art. 832
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.