Articolo 781 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 250/1976Depositata il 20/12/1976
Vanno restituiti al giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza, ai sensi dell'art. 23 legge n. 87 del 1953, gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1054 del codice civile del 1865 che vietava le donazioni tra i coniugi, avendo la Corte con sent. n. 91 del 1973 dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 781 del codice civile attuale che tale divieto riproduceva, ed essendo l'azione di nullita' della donazione fondata sul codice abrogato subordinata, secondo l'art. 137 disp.trans.cod.civ., sia nella proponibilita' che nella prosecuzione, all'esistenza di una medesima causa di nullita' nel codice vigente, e dovendo l'accertamento della sopravvivenza della nullita' effettuarsi con riferimento al momento della decisione e non con riguardo al testo iniziale del nuovo codice.
Norme citate
- codice civile-Art. 781
- codice civile-Art. 137 DISP.TRAN.
Parametri costituzionali
Pronuncia 51/1974Depositata il 27/02/1974
La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non puo' avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa a una disposizione di legge che una precedente pronuncia della Corte abbia gia' riconosciuto illegittima. (Nella specie era stata proposta - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 781 cod. civ., che vietava gli atti di liberalita' tra coniugi durante il matrimonio). Cfr.: sent. n. 91 del 1973.
Norme citate
- codice civile-Art. 781
Parametri costituzionali
Pronuncia 91/1973Depositata il 27/06/1973
Il divieto di donazione tra coniugi rende la condizione di coniugato con una determinata persona elemento discriminante rispetto a tutti gli altri cittadini, non coniugati e coniugati, che pero' facciano donazione a persona diversa dal proprio coniuge, in quanto riduce la capacita' contrattuale di dette persone sia a donare al proprio consorte che a ricevere per donazione dallo stesso, senza che sia dato rinvenire uno scopo oggettivo di tale divieto (non certo riconducibile ai limiti costituzionali dell'autonomia privata), ne' ravvisare quali interessi esso protegge. Tale stato di reciproca ineguaglianza e inferiorita' fra i coniugi non puo' infatti ritenersi giustificato dalla presunzione assoluta (sulla quale il divieto di donazione tra coniugi si e' voluto fondare, ma che appare incompatibile anche con il disposto dell'art. 29, comma primo, Cost.) che cioe' l'uno possa essere circuito o costretto dall'altro a spogliarsi a favore di questi dei suoi beni. Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 781 c.c., per violazione dell'art. 3 Cost..
Norme citate
- codice civile-Art. 781
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.