Pronuncia 91/1973

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 781 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1971 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Bravo Bruno e David Eulalia, iscritta al n. 288 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 22 settembre 1971. Visti gli atti di costituzione di Bravo Bruno e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1973 il Giudice relatore Edoardo Volterra; uditi l'avvocato Giorgio Menghini, per il Bravo, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 781 del codice civile. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Edoardo Volterra

Data deposito: Wed Jun 27 1973 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 91/73. DONAZIONI - DIVIETO DI DONAZIONI TRA CONIUGI - COD. CIV., ART. 781 - LIMITA LA CAPACITA' CONTRATTUALE DEI CITTADINI CONIUGATI NEI LORO RECIPROCI CONFRONTI - NON RICONDUCIBILITA' AI LIMITI POSTI DALLA COSTITUZIONE ALL'AUTONOMIA PRIVATA - PRESUNZIONE ASSOLUTA CHE IL MATRIMONIO LEGITTIMO CREI FRA I CONIUGI UNO STATO RECIPROCO DI INEGUAGLIANZA E DI INFERIORITA' INFONDATEZZA (ANCHE PER INCOMPATIBILITA' CON L'ART. 29 COST.) - DIFETTO DI UNA RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA SOTTO MOLTEPLICI PROFILI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Il divieto di donazione tra coniugi rende la condizione di coniugato con una determinata persona elemento discriminante rispetto a tutti gli altri cittadini, non coniugati e coniugati, che pero' facciano donazione a persona diversa dal proprio coniuge, in quanto riduce la capacita' contrattuale di dette persone sia a donare al proprio consorte che a ricevere per donazione dallo stesso, senza che sia dato rinvenire uno scopo oggettivo di tale divieto (non certo riconducibile ai limiti costituzionali dell'autonomia privata), ne' ravvisare quali interessi esso protegge. Tale stato di reciproca ineguaglianza e inferiorita' fra i coniugi non puo' infatti ritenersi giustificato dalla presunzione assoluta (sulla quale il divieto di donazione tra coniugi si e' voluto fondare, ma che appare incompatibile anche con il disposto dell'art. 29, comma primo, Cost.) che cioe' l'uno possa essere circuito o costretto dall'altro a spogliarsi a favore di questi dei suoi beni. Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 781 c.c., per violazione dell'art. 3 Cost..