Pronuncia 250/1976

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1054 del codice civile del 1865, promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre 1974 dal tribunale di Bergamo nel procedimento civile vertente tra Turani Lino Aldo e Tamborini Enrico ed altri, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 2 aprile 1975. Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1976 il Giudice relatore Edoardo Volterra. Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1054 del codice civile del 1865, relativo al divieto di donazione tra coniugi, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Considerato che con sentenza n. 91 del 27 giugno 1973 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 781 del codice civile attuale che tale divieto riproduceva; che, secondo l'art. 137 disp. trans. cod. civ., l'azione di nullità di donazione, fondata sul codice abrogato, è subordinata, sia nella proponibilità che nella prosecuzione, all'esistenza di una medesima causa di nullità nel codice vigente; che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, l'accertamento della sopravvivenza della nullità deve essere effettuato con riferimento al momento della decisione e non con il testo iniziale del nuovo codice; che, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953, occorre che il giudice a quo riesamini la rilevanza della questione con riguardo al citato art. 137 delle disposizioni transitorie.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 9 dicembre 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Edoardo Volterra

Data deposito: Mon Dec 20 1976 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: ROSSI

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Massime

ORD. 250/76. DONAZIONE - DIVIETO DI DONAZIONE TRA CONIUGI - COD. CIV. 1865, ART. 1054 (RIPRODOTTO NELL'ART. 781 COD. CIV. VIGENTE, GIA' DICHIARATO ILLEGITTIMO) - AZIONE DI NULLITA' DELLA DONAZIONE EX ART. 137 DISP.TRANS.COD.CIV. - NECESSITA' DI UN NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Vanno restituiti al giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza, ai sensi dell'art. 23 legge n. 87 del 1953, gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1054 del codice civile del 1865 che vietava le donazioni tra i coniugi, avendo la Corte con sent. n. 91 del 1973 dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 781 del codice civile attuale che tale divieto riproduceva, ed essendo l'azione di nullita' della donazione fondata sul codice abrogato subordinata, secondo l'art. 137 disp.trans.cod.civ., sia nella proponibilita' che nella prosecuzione, all'esistenza di una medesima causa di nullita' nel codice vigente, e dovendo l'accertamento della sopravvivenza della nullita' effettuarsi con riferimento al momento della decisione e non con riguardo al testo iniziale del nuovo codice.

Parametri costituzionali