Pronuncia 51/1974

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 781 del codice civile, promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1973 dal tribunale di Trento nel procedimento civile vertente tra Bertagnoli Adolfo e Covi Elisa, iscritta al n. 240 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973. Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1974 il Giudice relatore Edoardo Volterra. Ritenuto che con ordinanza emessa dal tribunale di Trento l'8 marzo 1973 è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 781 del codice civile in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Considerato che identica questione è stata già risolta da questa Corte con la sentenza n. 91 del 1973 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma denunziata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 781 del codice civile, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 91 del 14 giugno 1973. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Edoardo Volterra

Data deposito: Wed Feb 27 1974 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: BONIFACIO

Caricamento annuncio...

Massime

ORD. 51/74. DONAZIONI - DIVIETO DI DONAZIONI TRA CONIUGI - COD. CIV., ART. 781 - LIMITAZIONE DELLA CAPACITA' CONTRATTUALE DEI CITTADINI CONIUGATI NEI LORO RECIPROCI RAPPORTI - CONTRASTO CON ART. 3 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA PER GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DELLA NORMA IMPUGNATA.

La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non puo' avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa a una disposizione di legge che una precedente pronuncia della Corte abbia gia' riconosciuto illegittima. (Nella specie era stata proposta - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 781 cod. civ., che vietava gli atti di liberalita' tra coniugi durante il matrimonio). Cfr.: sent. n. 91 del 1973.

Parametri costituzionali