Articolo 1591 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 22/1989Depositata il 24/01/1989
LOCAZIONE - CONTRATTI SOGGETTI A REGIME TRANSITORIO - EFFETTI DELLA SENT. COST. N. 108/1986. A seguito della sentenza costituzionale n. 108/1986 la protrazione dei contratti di locazione soggetti al regime transitorio per il periodo compreso tra la scadenza del suddetto regime e la pubblicazione della sentenza stessa va qualificata come locazione di fatto (con la conseguente applicabilita' ad essa di tutta la disciplina della locazione). Cio' porta ad escludere che la sentenza n. 108 cit. possa avere avuto l'effetto di costituire il conduttore in mora ora per allora, rendendolo responsabile per i danni da ritardato rilascio dell'immobile. Per tali motivi, con riferimento al suddetto periodo, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 d.l. 25 settembre 1987 n. 393 conv. con mod. in l. 25 novembre 1987 n. 478 sollevata, in riferimento all'art. 42 Cost., per la parte in cui esonera il conduttore dalla corresponsione sia di aumenti di canone sia del risarcimento dei danni ex art. 1591 c.c. per la protrazione del godimento dell'immobile. v. sent. n. 108 del 1986.
Norme citate
- decreto-legge-Art.
- legge-Art. 2
- codice civile-Art. 1591
Parametri costituzionali
Pronuncia 22/1989Depositata il 24/01/1989
LOCAZIONE - CONTRATTI SOGGETTI A REGIME TRANSITORIO - PROTRAZIONE DEL GODIMENTO DELL'IMMOBILE DA PARTE DEL CONDUTTORE DOPO LA SCADENZA DEL CONTRATTO. Per i contratti di locazione non abitativa soggetti al regime transitorio l'eccezione alla regola dell'art. 1591 c.c., contenuta nell'art. 2 del d.l. n. 393 del 1987, conv. con mod. in l. n. 478 del 1987, si giustifica - per il periodo compreso tra la data della pubblicazione della sentenza costituzionale n. 108 del 1986 (se il contratto di locazione e' scaduto prima) o la data di scadenza del contratto da una parte e la data fissata giudizialmente per il rilascio o la data di stipulazione di un nuovo contratto dall'altra - considerando, per quel che riguarda il rilascio, le gravi difficolta' dei conduttori di reperire immobili adatti alle loro esigenze di lavoro e per quel che riguarda la stipulazione di un nuovo contratto, la necessita' di liberare il conduttore, per il tempo occorrente alla formazione dell'accordo, dall'assillo dell'accumularsi della responsabilita' per mora. L'art. 2 del d.l. n. 393 del 1987 cit. non viola, pertanto, sotto questo aspetto, l'art. 42 Cost.
Norme citate
- decreto-legge-Art.
- legge-Art. 2
- codice civile-Art. 1591
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.