Articolo 425 - CODICE CIVILE
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(Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato).
L'inabilitato puo' continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal giudice tutelare. L'autorizzazione puo' essere subordinata alla nomina di un institore.
(146) (321) ((322))
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