Articolo 724 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 64/1988Depositata il 21/01/1988
L'applicazione del principio nominalistico alle ipotesi di colla- zione di denaro e di imputazione alla quota ereditaria dei debiti dell'erede verso il defunto o verso i coeredi, non comporta violazione del dettato costituzionale per difformita` di tratta- mento rispetto all'ipotesi di collazione per imputazione di beni nel loro equivalente. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita` costituzionale - analoga a quella gia` dichiarata non fondata con Sent. n. 107/1981 - degli artt. 724, comma secondo, e 751 cod. civ., in quanto assumono come criterio di riferimento il principio nomi- nalistico, rapportato al momento dell'apertura della succes- sione).
Norme citate
- codice civile-Art. 724, comma 2
- codice civile-Art. 751
Parametri costituzionali
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