Articolo 2017 - CODICE CIVILE
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(Opposizione del detentore).
L'opposizione del detentore deve essere proposta davanti al tribunale che ha pronunziato l'ammortamento, con citazione da notificarsi al ricorrente e al debitore.
L'opposizione non e' ammissibile senza il deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale.
Se l'opposizione e' respinta, il titolo e' consegnato a chi ha ottenuto l'ammortamento.
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