Articolo 2596 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 223/1982Depositata il 16/12/1982
L'art. 2596 cod. civ., sulle condizioni di validita` dei limiti contrattuali alla concorrenza, non contrasta con l'art. 41 Cost., in quanto, se e` vero che l'intento principale dei compilatori del codice - desumibile dai lavori preparatori - fu quello di "evitare un'eccessiva compressione della liberta` individuale nel perseguimento di un'attivita` economica", tale intento non esclude che la norma si risolva anche nella protezione dell'interesse collettivo, impedendo eccessive restrizioni alla liberta` di iniziativa economica e tutelando, cosi`, nella misura (sia pure modesta) espressa dalla norma stessa, il mercato nelle sue oggettive strutture. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 41 Cost., nonche` - con richiamo non pertinente - all'art. 43 Cost., e relativa all'art. 2596 cod. civ., in quanto limiterebbe l'iniziativa economica privata non per fini sociali).
Norme citate
- codice civile-Art. 2596
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.