Articolo 2598 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 74/1982Depositata il 16/04/1982
Il giudice a quo (pretore) che, investito dalla richiesta di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., debba pronunciarsi esclusivamente in ordine alla conferma, alla modifica o alla revoca del provvedimento stesso gia` emesso con decreto esaurisce i suoi poteri con tale pronuncia e non e`, quindi, legittimato a sollevare questione di legittimita` costituzionale attinente il merito del giudizio (Inammissibilita` - per difetto di legittimazione del giudice a quo - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2598 n. 2 c.c. sollevata - in sede di provvedimento d'urgenza dal pretore - in riferimento all'art. 21, comma primo, Cost., per la parte in cui vieta la diffusione di notizie e di apprezzamenti sull'attivita` di un concorrente idonei a determinare il discredito di questo le quante volte "l'attivita` concorrenziale, che verrebbe a subire un discredito dalla divulgazione della notizia o dell'apprezzamento, sia non una ditta privata bensi` un'azienda municipalizzata la cui gestione, data la connessione con l'ente pubblico Comune, non puo` non essere sottoposta al sindacato dei cittadini legittimamente esercitato - quale forma di controllo pubblico democratico - attraverso tutti i mezzi riconosciuti legittimi sia dalla Costituzione della Repubblica sia dalle norme penali"). - Cfr. sent. n. 186 del 1976.
Norme citate
Parametri costituzionali
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