Pronuncia 74/1982

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2598, n. 2, cod. civ. (atti di concorrenza sleale) promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1975 dal Pretore di Verona sul ricorso proposto da Gozzi Renato contro Zenari Alfredo ed altri e con l'intervento dell'Azienda generale servizi municipalizzati, iscritta al n. 125 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 24 marzo 1976. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2598 n. 2 cod. civ. sollevata, in riferimento all'art. 21 comma 1 Cost., con ordinanza 5 novembre 1975 del Pretore di Verona. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Virgilio Andrioli

Data deposito: Fri Apr 16 1982 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ELIA

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Massime

SENT. 74/82. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A SOLLEVARE QUESTIONI - CONFERMA, MODIFICA O REVOCA, DA PARTE DEL PRETORE, DI PROVVEDIMENTO DI URGENZA EX ART. 700 C.P.C. - LA RELATIVA PRONUNCIA ESAURISCE I POTERI DEL GIUDICE - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE - COD.CIV. ART. 2598 N. 2 (ATTO DI CONCORRENZA SLEALE).

Il giudice a quo (pretore) che, investito dalla richiesta di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., debba pronunciarsi esclusivamente in ordine alla conferma, alla modifica o alla revoca del provvedimento stesso gia` emesso con decreto esaurisce i suoi poteri con tale pronuncia e non e`, quindi, legittimato a sollevare questione di legittimita` costituzionale attinente il merito del giudizio (Inammissibilita` - per difetto di legittimazione del giudice a quo - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2598 n. 2 c.c. sollevata - in sede di provvedimento d'urgenza dal pretore - in riferimento all'art. 21, comma primo, Cost., per la parte in cui vieta la diffusione di notizie e di apprezzamenti sull'attivita` di un concorrente idonei a determinare il discredito di questo le quante volte "l'attivita` concorrenziale, che verrebbe a subire un discredito dalla divulgazione della notizia o dell'apprezzamento, sia non una ditta privata bensi` un'azienda municipalizzata la cui gestione, data la connessione con l'ente pubblico Comune, non puo` non essere sottoposta al sindacato dei cittadini legittimamente esercitato - quale forma di controllo pubblico democratico - attraverso tutti i mezzi riconosciuti legittimi sia dalla Costituzione della Repubblica sia dalle norme penali"). - Cfr. sent. n. 186 del 1976.

Parametri costituzionali