Articolo 2051 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 156/1999Depositata il 10/05/1999
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2051 - in quanto non applicabile anche alla p.a. per i beni demaniali soggetti ad uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini - 2043 - in quanto prevede che l'inerzia colposa della p.a., atta a creare e a non rimuovere situazioni di pericolo, sia causa di responsabilita' della stessa solo in presenza di una situazione di "insidia" stradale - e 1227, comma 1, cod. civ., in quanto esclude, ove sia presente detta "insidia", un accertamento del concorso di colpa del danneggiato - sia perche', relativamente all'art. 2051 - ai sensi del quale il proprietario delle cose che abbiano cagionato danno a terzi e' responsabile solo in quanto ne sia custode e dunque sia stato oggettivamente in grado di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sulle cose stesse - l'interpretazione, secondo cui alla p.a. non e' applicabile tale disposizione, allorche' sul bene di sua proprieta' non sia possibile, per la notevole estensione di esso e le modalita' di uso, diretto e generale, da parte dei terzi, un continuo ed efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti, rimane indubbiamente nell'ambito del sistema codicistico della responsabilita' extracontrattuale, venendosi solo a precisare, in conformita' alla evidente 'ratio' dello stesso art. 2051, i limiti di operativita' di uno dei particolari criteri di imputazione previsti dal codice civile in luogo di quello generale posto dall'art. 2043; sia perche', relativamente all'art. 2043, nell'ambito di questa disposizione - interpretata nel senso che colui, il quale intenda far valere la responsabilita' contrattuale della p.a. deve, una volta esclusa, nei limiti chiariti, l'applicabilita' dell'art. 2051, dimostrare che l'evento dannoso sia eziologicamente ricollegabile ad una "insidia" (o trabocchetto), cioe' ad una situazione di fatto che rappresenti pericolo occulto per l'utente del bene demaniale, e segnatamente della strada aperta al pubblico - la nozione di "insidia stradale" viene a configurarsi come una sorta di figura sintomatica di colpa, elaborata dall'esperienza giurisprudenziale mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalita', col preciso fine di meglio distribuire fra le parti l'onere probatorio, secondo un criterio di "semplificazione analitica" della fattispecie generatrice della responsabilita' in esame; sia perche', relativamente all'art. 1227 comma 1, una volta acclarata la responsabilita' della p.a., l'inapplicabilita' di tale disposizione dipende da evidenti ragioni di incompatibilita' logica fra un possibile concorso di colpa del danneggiato e la stessa nozione di "insidia", essendo questa contraddistinta dai caratteri dell'imprevedibilita' e dell'inevitabilita' del pericolo; sia, infine, perche' l'utilizzazione giurisprudenziale della suddescritta figura sintomatica di colpa non e' estranea neanche alla responsabilita' extracontrattuale dei privati, convenuti per il risarcimento dei danni conseguenti a difetto di manutenzione dei loro immobili, e tale difetto, al di fuori di specifici obblighi di legge o contrattuali (e salvo quanto precisato con riguardo all'art. 2051), rileva unicamente sotto specie di violazione del principio del "neminem laedere" allo stesso modo per la p.a. e per i privati, eventuali diversita' di giudizio dovendosi ricollegare soltanto alle peculiarita' del bene, influenti sulla relativa manutenzione. red.: S. Di Palma
Norme citate
- codice civile-Art. 2043
- codice civile-Art. 1227, comma 1
- codice civile-Art. 2051
Parametri costituzionali
Pronuncia 82/1995Depositata il 06/03/1995
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto il giudice 'a quo' dubita della legittimita' costituzionale non delle denunciate norme, bensi' dell'interpretazione - da lui peraltro non fatta propria - che di esse, a suo avviso (peraltro non del tutto esatto), verrebbe data in giurisprudenza. red.: G.L. rev.: S.P.
Norme citate
- codice civile-Art. 2043
- codice civile-Art. 2051
- codice civile-Art. 1227, comma 1
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.