SENT. 156/99. RESPONSABILITA' CIVILE - FATTO ILLECITO DELLA P.A. - MANCATA DILIGENTE MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI ED OMESSA SEGNALAZIONE DI PERICOLOSITA' - RICONOSCIMENTO DI RESPONSABILITA', PER INTERPRETAZIONE NORMATIVA DELLA GIURISPRUDENZA, SOLO IN CASO DI "SITUAZIONE DI PERICOLO INSIDIOSA" - ESCLUSIONE, IN TALE IPOTESI, DELL'ACCERTAMENTO DELL'EVENTUALE CONCORSO DI COLPA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - LAMENTATA CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE DI NORME FONDAMENTALI SULLA DISCIPLINA DELL'ILLECITO EXTRACONTRATTUALE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DEL DIRITTO DI DIFESA, DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE CONFORME A COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2051 - in quanto non applicabile anche alla p.a. per i beni demaniali soggetti ad uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini - 2043 - in quanto prevede che l'inerzia colposa della p.a., atta a creare e a non rimuovere situazioni di pericolo, sia causa di responsabilita' della stessa solo in presenza di una situazione di "insidia" stradale - e 1227, comma 1, cod. civ., in quanto esclude, ove sia presente detta "insidia", un accertamento del concorso di colpa del danneggiato - sia perche', relativamente all'art. 2051 - ai sensi del quale il proprietario delle cose che abbiano cagionato danno a terzi e' responsabile solo in quanto ne sia custode e dunque sia stato oggettivamente in grado di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sulle cose stesse - l'interpretazione, secondo cui alla p.a. non e' applicabile tale disposizione, allorche' sul bene di sua proprieta' non sia possibile, per la notevole estensione di esso e le modalita' di uso, diretto e generale, da parte dei terzi, un continuo ed efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti, rimane indubbiamente nell'ambito del sistema codicistico della responsabilita' extracontrattuale, venendosi solo a precisare, in conformita' alla evidente 'ratio' dello stesso art. 2051, i limiti di operativita' di uno dei particolari criteri di imputazione previsti dal codice civile in luogo di quello generale posto dall'art. 2043; sia perche', relativamente all'art. 2043, nell'ambito di questa disposizione - interpretata nel senso che colui, il quale intenda far valere la responsabilita' contrattuale della p.a. deve, una volta esclusa, nei limiti chiariti, l'applicabilita' dell'art. 2051, dimostrare che l'evento dannoso sia eziologicamente ricollegabile ad una "insidia" (o trabocchetto), cioe' ad una situazione di fatto che rappresenti pericolo occulto per l'utente del bene demaniale, e segnatamente della strada aperta al pubblico - la nozione di "insidia stradale" viene a configurarsi come una sorta di figura sintomatica di colpa, elaborata dall'esperienza giurisprudenziale mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalita', col preciso fine di meglio distribuire fra le parti l'onere probatorio, secondo un criterio di "semplificazione analitica" della fattispecie generatrice della responsabilita' in esame; sia perche', relativamente all'art. 1227 comma 1, una volta acclarata la responsabilita' della p.a., l'inapplicabilita' di tale disposizione dipende da evidenti ragioni di incompatibilita' logica fra un possibile concorso di colpa del danneggiato e la stessa nozione di "insidia", essendo questa contraddistinta dai caratteri dell'imprevedibilita' e dell'inevitabilita' del pericolo; sia, infine, perche' l'utilizzazione giurisprudenziale della suddescritta figura sintomatica di colpa non e' estranea neanche alla responsabilita' extracontrattuale dei privati, convenuti per il risarcimento dei danni conseguenti a difetto di manutenzione dei loro immobili, e tale difetto, al di fuori di specifici obblighi di legge o contrattuali (e salvo quanto precisato con riguardo all'art. 2051), rileva unicamente sotto specie di violazione del principio del "neminem laedere" allo stesso modo per la p.a. e per i privati, eventuali diversita' di giudizio dovendosi ricollegare soltanto alle peculiarita' del bene, influenti sulla relativa manutenzione. red.: S. Di Palma