Articolo 2692 - CODICE CIVILE
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(Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti).
La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata secondo le modalita' stabilite dall'art. 2654.
Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell'art. 2655 e quelle dell'art. 2656.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.