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Articolo 274 - CODICE CIVILE

. Ammissibilita' dell'azione. L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita' naturale e' ammessa solo quando occorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata. Sull'ammissibilita' il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si puo' proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anche essa in camera di consiglio. L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicita' e deve essere mantenuta segreta. Al termine della inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno facolta' di esaminarli e di depositare memorie illustrative. Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione, puo', se trattasi di minore o d'altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio. ((163))
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Massime della Corte Costituzionale

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