Pronuncia 140/1974

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 274 e 275 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1972 dal tribunale di Como nel procedimento civile vertente tra Pichel Fiorella e Bernasconi Ettore, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 del 10 maggio 1972. Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1974 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 274 e 275 del codice civile, sollevata, dall'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 24 e 30, ultimo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Giulio Gionfrida

Data deposito: Wed May 22 1974 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 140/74. FILIAZIONE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITA' - GIUDIZIO DI DELIBAZIONE DELLA DOMANDA - COD. CIV., ARTT.274 E 275 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 30, ULTIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSITENZA - QUESTIONE GIA' DECISA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non e' fondata - in riferimento agli artt. 30, ultimo comma e 24 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 274 cod. civ. (prevedente il giudizio di delibazione sulla domanda volta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternita'), 275 cod. civ. (contenente la previsione di sanzione per il caso dell'inammissibilita'), inquantoche' - come dalla Corte gia' rilevato con sentenza n. 70 del 1965 - la disciplina sopradetta "non contrasta con il principio che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, ne' con il riconoscimento del diritto di azione per la ricerca della paternita'". In particolare non sussiste la prospettata violazione del diritto di difesa, in relazione alla "sommarieta'" del procedimento delibativo: atteso che i requisiti del "contraddittorio", "reclamabilita' del provvedimento" e "riproponibilita' della domanda in base ad elementi nuovi" (derivanti dalla menzionata sentenza 1965 n. 70 e recepiti nella legge 23 novembre 1971 n. 1047 "Proroga dei termini per la dichiarazione di paternita' e modificazione dell'art. 274 cod. civ." costituiscano altrettanti canali attraverso i quali il "diritto di difesa" ha modo di trovare ingresso e sviluppo nel giudizio preliminare ex art. 274 cod. civ., compatibilmente con la struttura peculiare del giudizio stesso e con le esigenze che questo e' volto a cautelare.