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Pronuncia 216/1997

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 274, primo e secondo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1995 dal tribunale per i minorenni di Napoli, nel procedimento civile vertente tra Candelmo Tommasina e Petito Francesco, iscritta al n. 331 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1996. Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 1997 il giudice relatore Fernanda Contri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 274, primo e secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 30 e 31 della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di Napoli con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Contri Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 3 luglio 1997. Il cancelliere: Fruscella

Relatore: Fernanda Contri

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

Massime

SENT. 216/97. FILIAZIONE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' O MATERNITA' NATURALE - GIUDIZIO PREVENTIVO DI AMMISSIBILITA' DELL'AZIONE - MANCATA PREVISIONE DI LIMITAZIONE DI DETTO GIUDIZIO ALL'ESAME DELL'INTERESSE DEL MINORE - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA MINORI - PRETESA COMPRESSIONE DELLA TUTELA DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO - NON FONDATEZZA.

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 30 e 31 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 274, commi primo e secondo, cod. civ., nella parte in cui non limita il giudizio di ammissibilita' dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita' naturale all'esame dell'interesse del minore, sia perche' l'applicazione giurisprudenziale della disposizione impugnata in ordine agli elementi probatori sufficienti per l'ammissibilita' dell'azione esclude limitazioni del diritto del minore al riconoscimento, sia perche', con riferimento alla pretesa irragionevolezza della disposizione medesima, il procedimento in esame e' ispirato a due finalita' concorrenti e non in contrasto fra loro, posto com'e' a tutela non solo del convenuto contro il pericolo di azioni temerarie e ricattatorie, ma anche e soprattutto del minore, il cui interesse sta nell'affermazione di un rapporto di filiazione, veridico, che non pregiudichi la formazione e lo sviluppo della sua personalita'. - S. nn. 341/1990, 112/1997. red.: S. Di Palma