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Pronuncia 621/1987

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 274 del codice civile, promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1985 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Fiore Antonio contro Guidone Annamaria ed altro, iscritta al n. 368 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38/1° serie speciale dell'anno 1986; Visto l'atto di costituzione di Guidone Annamaria; Udito nelludienza pubblica del 10 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 274 cod. civ., in riferimento agli artt. 30 e 2 Cost., sollevata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987. Il Presidente: SAJA Il redattore: CORASANITI Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Aldo Corasaniti

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: SAJA

Massime

SENT. 621/87. FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' O MATERNITA' - GIUDIZIO PRELIMINARE DI AMMISSIBILITA' DELL'AZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Il modo in cui - a seguito della sent. n. 70/1965 della Corte costituzionale - il giudizio preliminare di ammissibilita` dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita` o di maternita` naturale e` stato normativamente ristrutturato per adeguarne la disciplina al precetto di cui all'art. 24 Cost., costituisce scelta che e` espressione dell'insindacabile discrezionalita` legislativa, onde non sono ammissibili questioni di legittimita` costituzionale risolventisi in una critica della scelta medesima. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 274 cod. civ., sollevata - in riferimento agli artt. 30 e 2 Cost. - in quanto la norma denunciata, imponendo il giudizio di delibazione, limiterebbe il diritto alla ricerca della paternita` o maternita` naturale, senza che tale limite sia giustificato dalla tutela dei diritti fondamentali del presunto genitore, e lederebbe, anzi, gli stessi diritti fondamentali della persona del convenuto).