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Pronuncia 5/1966

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nel giudizio di legittimità dell'art. 274 del Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 29 dicembre 1964 dal Tribunale di Siracusa sul ricorso di Happich Hanni, iscritta al n. 114 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 178 del 17 luglio 1965. Udita nella camera di consiglio del 18 novembre 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli; Ritenuto che con ordinanza del Tribunale di Siracusa, in data 29 dicembre 1964 (pervenuta alla Corte il 12 giugno 1965), è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 274 del Codice civile, in relazione agli artt. 24 e 111 della Costituzione; che l'ordinanza, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 17 luglio 1965; che in questa sede non vi è stata costituzione di parti; Considerato che nel giudizio promosso con ordinanza del Tribunale di Milano 30 settembre 1964, nella quale era stata sollevata la medesima questione di legittimità costituzionale dell'art. 274 del Codice civile, in relazione agli artt. 24 e 111 della Costituzione, questa Corte, con sentenza n. 70 del 12 luglio 1965, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 274 del Codice civile, per la parte in cui dispone che la decisione abbia luogo con decreto non motivato e non soggetto a reclamo, nonché per la parte in cui esclude la necessità che la decisione abbia luogo in contraddittorio e con assistenza dei difensori, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione; e ha inoltre dichiarato, sempre in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 274 del Codice civile, per la parte in cui dispone la segretezza dell'inchiesta anche nei confronti delle parti; che per effetto di tale sentenza, l'art. 274 del Codice civile ha cessato di avere efficacia per le parti ritenute costituzionalmente illegittime (art. 136 della Costituzione; art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87); Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 274 del Codice civile, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, ed ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Siracusa. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 gennaio 1966. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Relatore: Giuseppe Chiarelli

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: AMBROSINI

Massime

ORD. 5/66. FILIAZIONE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' O MATERNITA' NATURALE - CODICE CIVILE, ART. 274, SECONDO E TERZO COMMA - DECISIONE MEDIANTE DECRETO NON MOTIVATO E NON SOGGETTO A RECLAMO CON ESCLUSIONE DELLA GARANZIA DEL CONTRADDITTORIO - QUESTIONE GIA' DECISA NEL SENSO DELLA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 111 DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

La Corte costituzionale emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando trattasi di questione relativa a norme di cui e' gia' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale. In tal caso l'infondatezza deriva dal fatto, che essendo sopraggiunta la cessazione della efficacia delle norme impugnate, la questione di legittimita' non e' piu' proponibile. (Questione gia' decisa con sent. n. 70 del 1965).