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Pronuncia 228/1998

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 18 del codice di procedura civile, 274 del codice civile e 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1997 dal tribunale per i minorenni di Torino sul ricorso proposto da Sciandra Cinzia contro Mafrici Francesco, iscritta al n. 459 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1997. Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1998 il giudice relatore Fernanda Contri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 del codice di procedura civile, 274 del codice civile e 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 31, primo e secondo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Contri Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998. Il cancelliere: Fruscella

Relatore: Fernanda Contri

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

Massime

SENT. 228/98. PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDIZIO PER L'AMMISSIBILITA' DELL'AZIONE PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' O MATERNITA' NATURALE - GIUDICE TERRITORIALMENTE COMPETENTE - APPLICAZIONE DEL CRITERIO GENERALE DEL FORO DEL CONVENUTO - LAMENTATA ESCLUSIONE, NEL CASO DI MINORE, DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL LUOGO DI RESIDENZA DEL MINORE - DEDOTTA MANCATA VALUTAZIONE DELL'INTERESSE DEL MINORE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO PREVISTO IN ORDINE AD ALTRI PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MINORI - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - PRETESO CONTRASTO CON I PRINCIPI A TUTELA DELLA FORMAZIONE DELLA FAMIGLIA, DELL'INFANZIA E DELLA GIOVENTU' - NON FONDATEZZA.

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, 31 commi primo e secondo, e 24, comma primo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 18 cod. proc. civ., 274 cod. civ. e 38 disp. att. cod. civ., nella parte in cui escludono che nel giudizio di ammissibilita' dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' o maternita' naturale la competenza per territorio, qualora la causa riguardi un minore, venga individuata nel tribunale per i minorenni nell'ambito del cui distretto risiede il minore stesso, in quanto, benche' possa convenirsi che la competenza territoriale di un giudice diverso da quello del luogo in cui risiede il minore e' talvolta fonte di disagi connessi per lo piu' all'acquisizione dei particolari e delicati elementi probatori che il procedimento in esame richiede, tuttavia essi non si traducono, per cio' solo, nella violazione dei precetti costituzionali, poiche' il diritto di azione non e' in alcun modo impedito, ne' seriamente ostacolato dalla mera distanza tra il luogo di abituale dimora del minore e la sede del tribunale minorile competente; in quanto la specificita' delle funzioni di tale organo garantisce comunque 'ex se' una particolare e attenta ponderazione delle problematiche psicoaffettive del minore medesimo e la predisposizione di ogni cautela atta ad evitare allo stesso qualunque turbamento; ed in quanto - posto che rientra nelle valutazioni discrezionali del legislatore non solo la conformazione generale degli istituti processuali, ma anche, in particolare, la determinazione delle competenze e la ripartizione della giurisdizione, purche' effettuate nei limiti della ragionevolezza - una volta affidata la cognizione dell'azione in esame al giudice minorile, non e' irragionevole la scelta del legislatore di lasciar operare i criteri determinativi della competenza territoriale secondo le regole generali previgenti, tenuto conto che l'azione 'de qua' non e' comparabile, per diversita' di presupposti e natura, con i procedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potesta' genitoriale, ne' con quelli relativi all'adozione o all'affidamento e che l'unica azione comparabile - l'opposizione al riconoscimento di figlio naturale, di cui all'art. 250, comma 4, cod. civ. - e' assoggettata allo stesso criterio determinativo della competenza per territorio del Tribunale per i minorenni. - S. nn. 193/1987, 429/1991, 451/1997; O. nn. 7/1997, 63/1997 e 139/1997. red.: S. Di Palma

Norme citate