Articolo 536 - CODICE CIVILE
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Legittimari.
Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredita' o altri diritti nella successione sono: il coniuge, ((i figli, gli ascendenti.))
Ai figli ((...)) sono equiparati ((...)) gli adottivi.
A favore dei discendenti dei figli ((...)), i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli ((...)).
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