Articolo 676 - CODICE CIVILE
.
(Effetti dell'accrescimento).
L'acquisto per accrescimento ha luogo di diritto.
I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l'accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l'erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.