Articolo 2243 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 16/1969Depositata il 17/02/1969
Anche quando venga dichiarata l'illegittimita' costituzionale di una disposizione di legge che enuncia un dato principio in linea generale, non si puo' non provvedere separatamente in ordine alle altre disposizioni di legge che, pur se applicative di quel principio, abbiano nel sistema una propria individualita' ed una propria giuridica esistenza (applicazione in tema di questione concernente l'art. 2243 c.c. in relazione alla gia' risolta questione in tema di art. 2109 c.c.).
Norme citate
- codice civile-Art. 2243
- codice civile-Art. 2109
Pronuncia 16/1969Depositata il 17/02/1969
E' illegittimo, per contrasto con l'art. 36 della Costituzione, l'art. 2243 del codice civile, limitatamente all'inciso "dopo un anno di ininterotto servizio", in quanto introduce un limite al diritto alle ferie del lavoratore domestico non consentito dalla citata norma costituzionale.
Norme citate
- codice civile-Art. 2243
Parametri costituzionali
Pronuncia 16/1969Depositata il 17/02/1969
Dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2243 c.c., limitatamente all'inciso "dopo un anno di ininterotto servizio" non consegue, a sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge n. 339 del 1958, limitatamente allo stesso inciso. Infatti, le norme di codesta legge tutelano compiutamente l'esigenza che al lavoratore domestico sia assicurato un periodo di ferie retribuite entro l'anno in cui si esplica il rapporto di lavoro (art. 10, commi primo e quarto).
Norme citate
- codice civile-Art. 2243
- legge-Art. 10
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.