Pronuncia 16/1969

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFICIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2243 del Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1967 dal pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Trudi Alfonsina e D'Alessandro Ada, iscritta al n. 147 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 2 settembre 1967. Udita nella camera di consiglio del 9 dicembre 1968 la relazione del Giudice Vincenzo Michele Trimarchi.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2243 del Codice civile, limitatamente all'inciso "dopo un anno di ininterrotto servizio". Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1969. ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE.

Relatore: Vincenzo Trimarchi

Data deposito: Mon Feb 17 1969 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SANDULLI

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Massime

SENT. 16/69 A. CORTE COSTITUZIONALE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DI DISPOSIZIONE ENUNCIATIVA DI PRINCIPIO GENERALE - ALTRE DISPOSIZIONI APPLICATIVE AVENTI PROPRIA INDIVIDUALITA' ED ESISTENZA GIURIDICA - AUTONOMO GIUDIZIO - FATTISPECIE - ART. 2243 COD. CIV. RISPETTO ALL'ART. 2109 COD. CIV..

Anche quando venga dichiarata l'illegittimita' costituzionale di una disposizione di legge che enuncia un dato principio in linea generale, non si puo' non provvedere separatamente in ordine alle altre disposizioni di legge che, pur se applicative di quel principio, abbiano nel sistema una propria individualita' ed una propria giuridica esistenza (applicazione in tema di questione concernente l'art. 2243 c.c. in relazione alla gia' risolta questione in tema di art. 2109 c.c.).

SENT. 16/69 B. LAVORO - LAVORO DOMESTICO - DIRITTO ALLE FERIE - COD. CIV., ART. 2243 - VIOLAZIONE DELL'ART. 36 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

E' illegittimo, per contrasto con l'art. 36 della Costituzione, l'art. 2243 del codice civile, limitatamente all'inciso "dopo un anno di ininterotto servizio", in quanto introduce un limite al diritto alle ferie del lavoratore domestico non consentito dalla citata norma costituzionale.

Parametri costituzionali

SENT. 16/69 C. LAVORO - DIRITTO ALLE FERIE - COST., ART. 36 - INTERPRETAZIONE.

L'art. 36 della Costituzione attribuisce ad ogni lavoratore, e quindi anche al lavoratore domestico che svolga le proprie prestazioni per meno di quattro ore giornaliere, il diritto ad un periodo di ferie annuali da usufruire entro l'anno e non dopo un anno di lavoro.

Parametri costituzionali

SENT. 16/69 D. LAVORO - LAVORO DOMESTICO - FERIE ANNUALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 2243 COD. CIV. PER VIOLAZIONE DELL'ART. 36 COST. - NON COMPORTA L'ILLEGITTIMITA' CONSEGUENZIALE DELL'ART. 10 LEGGE N. 339 DEL 1958.

Dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2243 c.c., limitatamente all'inciso "dopo un anno di ininterotto servizio" non consegue, a sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge n. 339 del 1958, limitatamente allo stesso inciso. Infatti, le norme di codesta legge tutelano compiutamente l'esigenza che al lavoratore domestico sia assicurato un periodo di ferie retribuite entro l'anno in cui si esplica il rapporto di lavoro (art. 10, commi primo e quarto).

Norme citate

Parametri costituzionali