Articolo 581 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 527/1988Depositata il 05/05/1988
Il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e quello di uso sui mobili che la corredano sono attribuiti al coniuge, nella sua qualita' di legittimario, dall'art. 540, comma secondo, cod. civ., e gli spettano anche nella successione "ab intestato", in quanto l'omesso richiamo della suddetta norma negli artt. 581 e 582 cod. civ. vale unicamente ad escludere che tale diritti si cumulino con la quota ereditaria riconosciuta al coniuge dagli stessi articoli, mentre il rinvio contenuto nell'art. 584 sta solo a significare che i due diritti spettano anche al "coniuge putativo". (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 581 cod. civ., nella parte in cui, in caso di concorso con altri coeredi, non attribuirebbe i diritti su menzionati al coniuge, diversamente da quanto previsto per il "coniuge putativo").
Norme citate
- codice civile-Art. 581
Parametri costituzionali
Pronuncia 84/1974Depositata il 27/03/1974
Non e' fondata, in relazione all'art. 3, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli art. 581, ultimo comma e 547 del codice civile nella parte in cui dette norme determinano una deroga al generale principio del diritto del partecipante alla comunione ad una quota in natura o, comunque, comprendente una quantita' di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualita', in proporzione della quota. L'art. 581, ultimo comma, del codice civile relativo ai modi in cui possono essere soddisfatti il diritto del coniuge nelle successioni legittime ed in caso di concorso con i figli legittimi e naturali, in relazione all'art. 547 dello stesso codice, si inserisce nel sistema legislativo che attribuisce al coniuge superstite solo il diritto all'usufrutto di una quota ereditaria, con normativa che non ha costituito oggetto di impugnativa. Tale disciplina, pertanto, appare razionale e non violatrice del principio di eguaglianza. Non viola l'art. 3 della Costituzione la normativa risultante dagli artt. 581 e 547 del codice civile nella parte in cui non e' data la facolta' di commutazione nei confronti dei legatari di usufrutto: la posizione del coniuge superstite, infatti, e quella dei legatari di usufrutto e' legislativamente diversa e, di conseguenza, giustificata appare la diversita' di disciplina in tema di commutazione delle rispettive ragioni.
Norme citate
- codice civile-Art. 547
- codice civile-Art. 581
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.