Pronuncia 84/1974

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 581, ultimo comma, e 547 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1971 dal tribunale di San Remo nel procedimento civile vertente tra Calestani Amalia, Calestani Caterina e Calestani Giorgio, iscritta al n. 259 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971. Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1974 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 581, ultimo comma, e 547 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, dal tribunale di San Remo con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974 FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Vincenzo Trimarchi

Data deposito: Wed Mar 27 1974 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 84/74. SUCCESSIONI LEGITTIME - CONCORSO DEL CONIUGE CON FIGLI LEGITTIMI E NATURALI - SODDISFACIMENTO DELLE RAGIONI DEL CONIUGE - COD. CIV., ARTT. 581, ULTIMO COMMA, E 547 - NON VIOLANO L'ART. 3, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non e' fondata, in relazione all'art. 3, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli art. 581, ultimo comma e 547 del codice civile nella parte in cui dette norme determinano una deroga al generale principio del diritto del partecipante alla comunione ad una quota in natura o, comunque, comprendente una quantita' di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualita', in proporzione della quota. L'art. 581, ultimo comma, del codice civile relativo ai modi in cui possono essere soddisfatti il diritto del coniuge nelle successioni legittime ed in caso di concorso con i figli legittimi e naturali, in relazione all'art. 547 dello stesso codice, si inserisce nel sistema legislativo che attribuisce al coniuge superstite solo il diritto all'usufrutto di una quota ereditaria, con normativa che non ha costituito oggetto di impugnativa. Tale disciplina, pertanto, appare razionale e non violatrice del principio di eguaglianza. Non viola l'art. 3 della Costituzione la normativa risultante dagli artt. 581 e 547 del codice civile nella parte in cui non e' data la facolta' di commutazione nei confronti dei legatari di usufrutto: la posizione del coniuge superstite, infatti, e quella dei legatari di usufrutto e' legislativamente diversa e, di conseguenza, giustificata appare la diversita' di disciplina in tema di commutazione delle rispettive ragioni.

Parametri costituzionali