Pronuncia 527/1988

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 581 del codice civile, promossi con ordinanze emesse il 3 novembre 1980 e l'8 giugno 1983 dal Tribunale di Napoli nei procedimenti civili vertenti tra Di Nuzzo Pasquale ed altre e Nuzzi Flora e tra Liguori Marco e Negri Maria iscritte al n. 324 del registro ordinanze 1981 e al n. 1003 del registro ordinanze 1983, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 262 dell'anno 1981 e n. 102 dell'anno 1984. Visti gli atti di costituzione di Nuzzi Flora e Negri Maria, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola. Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con due ordinanze emesse, rispettivamente, il 3 novembre 1980 e l'8 giugno 1983, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 29 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 581 del codice civile nella parte in cui non attribuisce al coniuge, chiamato all'eredità in concorso con altri eredi, i diritti di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili che la corredano di cui all'art. 540, secondo comma, del codice civile; che tali diritti sono viceversa riconosciuti al coniuge putativo, secondo il rinvio operato dall'art. 584, primo comma, del codice civile, che espressamente richiama l'art. 540, secondo comma, del codice civile; che a parere del giudice a quo si realizzerebbe un deteriore trattamento per il coniuge legato al de cuius da un valido matrimonio rispetto a colui il cui matrimonio sia stato successivamente dichiarato nullo; che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione; che si sono costituite le parti private le quali, anche con memoria presentata nell'imminenza della camera di consiglio, hanno richiesto la declaratoria d'illegittimità nell'ipotesi che la norma impugnata fosse da interpretare nel senso voluto dalle ordinanze di rimessione. Considerato che i giudizi vanno riuniti concernendo entrambi la medesima questione; che, contrariamente all'assunto del giudice a quo, nella successione ab intestato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, nonché di uso sui mobili che la corredano (se di proprietà del defunto o comuni) sono attribuiti al coniuge nella sua qualità di legittimario; che l'omesso richiamo dell'art. 540, secondo comma, del codice civile, da parte della disposizione impugnata (come anche del successivo art. 582 c.c.) vale unicamente ad escludere che i diritti in argomento competano al coniuge autonomamente e cioè si cumulino con la quota riconosciutagli dagli articoli medesimi; che, per converso, il rinvio contenuto nell'art. 584 del codice civile sta soltanto a significare che la legittima aggiuntiva costituita dai due diritti di godimento spetta anche al coniuge putativo; che, pertanto, le suddette disposizioni già vivono nell'ordinamento con l'identico contenuto e portata che si vorrebbe raggiungere per via di reductio ad legitimitatem, onde la proposta questione è manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 581 del codice civile sollevata, in relazione agli artt. 3 e 29 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Francesco Paolo Casavola

Data deposito: Thu May 05 1988 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: SAJA

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Massime

ORD. 527/88. SUCCESSIONE EREDITARIA - SUCCESSIONE LEGITTIMA - CONIUGE COEREDE - DIRITTO DI ABITAZIONE SULLA CASA FAMILIARE E DIRITTO DI USO SUI MOBILI CHE LA CORREDANO - ASSERITA ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e quello di uso sui mobili che la corredano sono attribuiti al coniuge, nella sua qualita' di legittimario, dall'art. 540, comma secondo, cod. civ., e gli spettano anche nella successione "ab intestato", in quanto l'omesso richiamo della suddetta norma negli artt. 581 e 582 cod. civ. vale unicamente ad escludere che tale diritti si cumulino con la quota ereditaria riconosciuta al coniuge dagli stessi articoli, mentre il rinvio contenuto nell'art. 584 sta solo a significare che i due diritti spettano anche al "coniuge putativo". (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 581 cod. civ., nella parte in cui, in caso di concorso con altri coeredi, non attribuirebbe i diritti su menzionati al coniuge, diversamente da quanto previsto per il "coniuge putativo").