Articolo 307 - CODICE CIVILE
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((Revoca per indegnita' dell'adottante.))
((Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca puo' essere pronunciata su domanda dell'adottato)).
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