Articolo 1905 - CODICE CIVILE
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(Limiti del risarcimento).
L'assicuratore e' tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro.
L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si e' espressamente obbligato.
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