Articolo 1719 - CODICE CIVILE
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(Mezzi necessari per l'esecuzione del mandato).
Il mandante, salvo patto contrario, e' tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome.
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