Articolo 2750 - CODICE CIVILE
(Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da leggi speciali).
I privilegi sulla nave, sul nolo e sulle cose caricate e i privilegi sull'aeromobile, sul nolo e sulle cose caricate sono regolati dal codice della navigazione.
Ai privilegi previsti da leggi speciali si applicano le norme di questo capo, se non e' diversamente disposto.
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