Articolo 566 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 40/1957Depositata il 09/03/1957
Gli artt. 16 e 18 della legge provinciale di Bolzano 29 marzo 1954, n. 1, modificata dalla legge provinciale 2 settembre 1954, n. 2, che danno la preferenza per l'assunzione del maso chiuso al primogenito maschio nella successione legittima, e l'art. 25, primo comma, della stesa legge, che consente all'assuntore di liquidare i coeredi in base al valore di reddito del maso, non contrastano con i principi generali dell'ordinamento giuridico, stabiliti nel codice civile in materia di successione legittima e divisione ereditaria e richiamati dall'art. 11 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ne' con il principio dell'eguaglianza, sancito nell'art. 3 della Costituzione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata al riguardo.
Norme citate
- legge provincia Bolzano-Art. 16
- legge provincia Bolzano-Art. 18
- legge provincia Bolzano-Art. 25
- legge provincia Bolzano-Art.
- codice civile-Art. 566
- codice civile-Art. 720
- codice civile-Art. 726
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- statuto regione Trentino Alto Adige-Art.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.