Pronuncia 40/1957

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. ENRICO DE NICOLA, Presidente - Dott. GAETANO AZZARITI - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunziato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 16, 18 e 25 della legge della Provincia di Bolzano del 29 marzo 1954, n. 1, modificata con successiva legge della stessa Provincia del 2 settembre 1954, n. 2, proposto con ordinanza 1 ottobre 1956 del Pretore di Brunico nel procedimento di volontaria giurisdizione su ricorso di Canins Giacomo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 3 novembre 1956 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 25 del 20 novembre 1956 ed iscritta al n. 316 del Reg. ord. 1956. Udita nell'udienza pubblica del 6 febbraio 1957 la relazione del Giudice Gaspare Ambrosini; uditi gli avvocati Alberto Trabucchi e Karl Tinzl per la Giunta provinciale di Bolzano.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza del Pretore di Brunico del 1 ottobre 1956, n. 316, sulla legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 16, 18 e 25 della legge della Provincia di Bolzano del 29 marzo 1954, n. 1, modificata con successiva legge della stessa Provincia del 2 settembre 1954, n. 2 (sull'ordinamento dei masi chiusi), in riferimento alle norme contenute nell'art. 11 dello Statuto per la Regione Trentino - Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e nell'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1957. ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI.

Relatore: Gaspare Ambrosini

Data deposito: Sat Mar 09 1957 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: DE NICOLA

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Massime

SENT. 40/57 A. PROVINCIA DI BOLZANO - MASI CHIUSI - COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLA PROVINCIA - ESTENSIONE.

In base all'art. 11, n. 9, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige il legislatore provinciale di Bolzano puo' disciplinare la materia dei masi chiusi nell'ambito della tradizione e del diritto preesistente, con una potesta' necessariamente piu' ampia, data la natura dell'istituto, che per altre materie nello stesso art. 11 contemplate. Conforme: 4/56 C, 5/57 A.

Norme citate

  • legge provincia Bolzano-Art. 16
  • legge provincia Bolzano-Art. 18
  • legge provincia Bolzano-Art. 25
  • legge provincia Bolzano-Art.

Parametri costituzionali

  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 11

SENT. 40/57 B. (PROVINCIA DI) BOLZANO - MASI CHIUSI - SUCCESSIONE LEGITTIMA - PREFERENZA DEL PRIMOGENITO MASCHIO - LIQUIDAZIONE DEI COEREDI IN BASE AL VALORE DI REDDITO - ARTT. 16, 18 E 25 DELLA LEGGE PROVINCIALE DI BOLZANO N. 1 DEL 1954 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Gli artt. 16 e 18 della legge provinciale di Bolzano 29 marzo 1954, n. 1, modificata dalla legge provinciale 2 settembre 1954, n. 2, che danno la preferenza per l'assunzione del maso chiuso al primogenito maschio nella successione legittima, e l'art. 25, primo comma, della stesa legge, che consente all'assuntore di liquidare i coeredi in base al valore di reddito del maso, non contrastano con i principi generali dell'ordinamento giuridico, stabiliti nel codice civile in materia di successione legittima e divisione ereditaria e richiamati dall'art. 11 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ne' con il principio dell'eguaglianza, sancito nell'art. 3 della Costituzione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata al riguardo.

Norme citate

Parametri costituzionali