Articolo 100 - CODICE CIVILE
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Riduzione del termine e omissione della pubblicazione.
Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo' ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine e' dichiarata nella pubblicazione.
Puo' anche autorizzare, con le stesse modalita', per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilita' che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio. (111) (112a)
Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravita' delle possibili conseguenze. (111) (112a)
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).
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