Articolo 1776 - CODICE CIVILE
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(Obblighi dell'erede del depositario).
L'erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, e' obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto. Se questo non e' stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell'alienante.
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